Elezioni
ELEZIONI REGIONALI;
- Ore 14: Il presidente di seggio ricostituisce l´ufficio elettorale e dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei voti per l´elezione diretta del Presidente della Regione e del consiglio Regionale. (art. 2, D.L. n. 161/1976, conv, con modif. dalla L. n. 240/1976).
- Le operazioni di scrutinio devono terminare entro le ore 24.
(Art. 20, comma 2, lett. c), L. n. 108/1968)
RIFERIMENTI:
Cartella 9 - Sezionale - Regionali - Materiale per i seggi - 91579.04
- Ore 14: Il presidente di seggio ricostituisce l´ufficio elettorale e dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei voti per l´elezione diretta del Presidente della Regione e del consiglio Regionale. (art. 2, D.L. n. 161/1976, conv, con modif. dalla L. n. 240/1976).
- Le operazioni di scrutinio devono terminare entro le ore 24.
(Art. 20, comma 2, lett. c), L. n. 108/1968)
RIFERIMENTI:
Cartella 9 - Sezionale - Regionali - Materiale per i seggi - 91579.04