Elezioni
Elettori ricoverati o detenuti
- Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura o ristretti nei luoghi di detenzione devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.
(art. 51, D.P.R. n. 361/1957; art. 42, D.P.R. n. 570/1960 e art. 8, L. 23 aprile 1976, n. 136).
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali;
b) a rilasciare ai richiedenti un´attestazione dell´avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).
RIFERIMENTI:
Cartella 7 - Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito - 91507.01 - 91507.07
- Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura o ristretti nei luoghi di detenzione devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.
(art. 51, D.P.R. n. 361/1957; art. 42, D.P.R. n. 570/1960 e art. 8, L. 23 aprile 1976, n. 136).
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali;
b) a rilasciare ai richiedenti un´attestazione dell´avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).
RIFERIMENTI:
Cartella 7 - Naviganti, ricoverati, detenuti e voto assistito - 91507.01 - 91507.07