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Elezioni

Planning

Lo scadenzario degli adempimenti degli enti locali, con la modulistica operativa e le note.

Venerdì 25 aprile 2014

Venerdì 25 aprile 2014

9 scadenze

  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali

    - Gli uffici comunali sono aperti dalle ore 8 alle ore 20 per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, occorrenti per la presentazione, presso l´ufficio centrale regionale e l´ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature per l´elezione del presidente della regione e di consigliere regionale.
    I certificati devono essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.
    (art. 9, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995 - leggi regionali)

    RIFERIMENTI:
    Cartella 4 - Presentazione candidature - 91504.02/03
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    Presentazione delle candidature

    - Ore 8 - Inizio della presentazione delle "liste regionali" dei candidati alla carica di presidente della regione e di consigliere regionale presso la cancelleria della corte d´appello del capoluogo di regione in cui ha sede l´ufficio centrale regionale per le elezioni regionali.
    (art. 9, comma 1, L. n. 108/1968; art. 1, commi 1, 8, e 9, L. n. 43/1995 -; leggi regionali)
    - Ore 8 - Inizio della presentazione delle "liste provinciali" dei candidati alla carica di consigliere regionale presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l´ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali.
    (art. 9, comma 1, L. n. 108/1968; art. 1, commi 3 e 11, L. n. 43/1995 - leggi regionali)
  • Elezioni
    ELEZIONI COMUNALI
    Inizio presentazione delle candidature

    - Ore 8 - Inizio della presentazione - presso la segreteria del Comune - delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste di candidati alla carica di Consigliere comunale collegate con il rispettivo candidato sindaco, del programma amministrativo.
    (artt. 28 e 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 71, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;)
    - Entro lo stesso giorno il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e alle liste presentate per l´elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. (artt. 28, comma 11 e 32, comma 11, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

    RIFERIMENTI:
    Cartella 4 - Presentazione candidature - 91504.02/03
    Cartella 4 - Presentazione delle candidature - (Elezioni comunali)
  • Elezioni
    Revisione straordinaria delle liste elettorali
    - Scadenza del termine per l´iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano acquistato il diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o che abbiano riacquistato il diritto stesso per la cessazione di cause ostative. (art. 32, comma 4, D.P.R. n. 223/1967)

    RIFERIMENTI:
    Cartella 2 - Revisione straordinaria delle liste elettorali - 91502.08
  • Elezioni
    ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO
    INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

    - Dal 30° giorno antecedente la votazione è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.
    - Inizio del divieto:
    o della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi);
    o di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
    o del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
    o dell´uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento, fatta eccezione per il preannuncio dell´ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
    (art. 6, L. n. 212/1956; art. 7, comma 2, L. n. 130/1975)
    - Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. Non rientrano nel divieto:
    a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque denominati;
    b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati e delle liste che partecipano alla consultazione;
    c) la presentazione e l´illustrazione dei loro programmi elettorali.
    (art. 7, L. 22 febbraio 2000, n. 28)
    - Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore.
    (art. 7, L. n. 130/1975)


    RIFERIMENTI:
    Cartella 3 - Propaganda elettorale - (Elezioni europee)
  • Elezioni
    ELEZIONI REGIONALI
    INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

    - Dal 30° giorno antecedente la votazione è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.
    - Inizio del divieto:
    o della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi);
    o di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
    o del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
    o dell´uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento, fatta eccezione per il preannuncio dell´ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
    (art. 6, L. n. 212/1956; art. 7, comma 2, L. n. 130/1975)
    - Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. Non rientrano nel divieto:
    a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque denominati;
    b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati e delle liste che partecipano alla consultazione;
    c) la presentazione e l´illustrazione dei loro programmi elettorali.
    (art. 7, L. 22 febbraio 2000, n. 28)
    - Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore.
    (art. 7, L. n. 130/1975)


    RIFERIMENTI:
    Cartella 3 - Propaganda elettorale - (Elezioni regionali)
  • Elezioni
    ELEZIONI COMUNALI
    INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

    - Dal 30° giorno antecedente la votazione è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.
    - Inizio del divieto:
    o della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi);
    o di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
    o del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
    o dell´uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento, fatta eccezione per il preannuncio dell´ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
    (art. 6, L. n. 212/1956; art. 7, comma 2, L. n. 130/1975)
    - Inizio del divieto di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. Non rientrano nel divieto:
    a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi od interventi comunque denominati;
    b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati e delle liste che partecipano alla consultazione;
    c) la presentazione e l´illustrazione dei loro programmi elettorali.
    (art. 29, commi 1 e 2, L. 25 marzo 1993, n. 81 - Art.7, L. 22 febbraio 2000, n. 28)
    - Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore.
    (art. 7, L. n. 130/1975)


    RIFERIMENTI:
    Cartella 3 - Propaganda elettorale - (Elezioni comunali)
  • Elezioni
    Presidenti di seggio
    - Scadenza del termine per la nomina, da parte del Presidente della Corte d'Appello, dei Presidenti di sezione e dei seggi speciali, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati i presidenti di sezione. (art. 35, comma 1, D.P.R. n. 361/1957; art. 9, L. 23 aprile 1976, n. 136)
  • Elezioni
    ELEZIONI COMUNALI
    Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali

    - Gli uffici comunali sono aperti dalle ore 8 alle ore 20 per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, occorrenti per la presentazione, delle candidature per l´elezione del sindaco e di consigliere comunale.
    I certificati devono essere rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.
    (artt. 28 e 32, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

    RIFERIMENTI:
    Cartella 4 - Presentazione candidature - 91504.02/03

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