Finanza
Da oggi e sino al prossimo 17 giugno è possibile effettuare il versamento della 1° rata dell´Imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base dell´aliquota stabilita dalla legge per la specifica tipologia di immobile, salvo conguaglio, utilizzando l´apposito modello F24.
Non sono tenuti a versare la prima rata i possessori degli immobili appartenenti alle seguenti categorie (ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 54/2013):
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
Il versamento può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente, ad esempio, con il credito Irpef che scaturisce dal modello 730/2012 o dall'Unico 2012 persone fisiche, per i redditi del 2011.
Art. 13, D.L. n. 201/2011, Provv. Agenzia delle Entrate 12 aprile 2012