Polizia Locale
RELAZIONE PROVENTI SANZIONI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITÀ
Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli Enti Locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di Enti Locali ai sensi del capo V del titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la relazione deve essere inviata dall'Unione in luogo degli Enti che ne fanno parte. Qualora il servizio di Polizia Locale venga esercitato tramite convenzione tra più Comuni, il Comune capofila ovvero i singoli Comuni firmatari della convenzione dovranno trasmettere la relazione contenente la rispettiva quota dei proventi. La relazione degli Enti oggetto di procedimenti di fusione è presentata dal nuovo ente costituito per conto di ciascun Ente estinto.
In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma per la trasmissione dei dati non fosse disponibile per la compilazione della relazione entro il termine del 31 maggio, la stessa potrà avvenire entro il 30 settembre 2020. Dopo le citate scadenze e per tutto il mese successivo gli Enti ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo tale termine, la procedura sarà chiusa.
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019 (G.U. 20/2/2020, n. 42)
Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli Enti Locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di Enti Locali ai sensi del capo V del titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la relazione deve essere inviata dall'Unione in luogo degli Enti che ne fanno parte. Qualora il servizio di Polizia Locale venga esercitato tramite convenzione tra più Comuni, il Comune capofila ovvero i singoli Comuni firmatari della convenzione dovranno trasmettere la relazione contenente la rispettiva quota dei proventi. La relazione degli Enti oggetto di procedimenti di fusione è presentata dal nuovo ente costituito per conto di ciascun Ente estinto.
In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma per la trasmissione dei dati non fosse disponibile per la compilazione della relazione entro il termine del 31 maggio, la stessa potrà avvenire entro il 30 settembre 2020. Dopo le citate scadenze e per tutto il mese successivo gli Enti ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo tale termine, la procedura sarà chiusa.
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019 (G.U. 20/2/2020, n. 42)