CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI Con decreto del Ministro dell´interno 5 agosto 2020 i Comuni hanno facoltà di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della L. 30 dicembre 2018, n. 145, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli artt. 3 e 4 del predetto provvedimento.
Con successivo decreto del Ministero dell´interno, di concerto con il Ministero dell´economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall´art. b1, commi 139 e seguenti, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
In particolare, per l´anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00.
Gli Enti Locali interessati hanno già provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2020. Esse - ai sensi del comma 141 della predetta L. n. 145/2018 - possono essere "nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i Comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti."
Gli Enti beneficiari indicati nell´Allegato 3 al decreto 23 febbraio 2021 sono tenuti a trasmettere al Ministero dell´interno, entro il
31 marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le delibere di approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA. In assenza della citata attestazione di cui al periodo precedente il contributo assegnato è rideterminato con decreto del Ministero dell´interno entro il 30 aprile 2021 e le eventuali risorse liberate sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.
Il Comune beneficiario del contributo di cui all'art. 2 del decreto 23 febbraio 2021 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
entro i termini previsti dall´art. 1, comma 143, L. n. 145/2018. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all´erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.
Comunicato del 23 febbraio 2021Decreto 23 febbraio 2021Circolare n. 5 del 23 febbraio 2021Comunicato Fondazione IFELDecreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2020