Amministrazione
PUBBLICAZIONE DATI APPALTI IN FORMATO APERTO SU SITO WEB ISTITUZIONALE
Le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all´obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell´art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:
- trasmettere all´Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l´avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell´apposito Modulo PDF per la comunicazione dell'URL di pubblicazione. (Si precisa che il modulo dovrà essere scaricato e successivamente compilato in locale, quindi allegato alla comunicazione via PEC). Il codice fiscale della Stazione Appaltante e l´URL di pubblicazione del file XML per l´anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell´assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l´indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all´art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012;
- pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all´art. 4 della Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall´Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
Restano invariati gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla Deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016. In particolare, le Amministrazioni devono pubblicare tutte le informazioni di cui agli artt. 3 e 4 della suddetta Deliberazione secondo la struttura e le modalità definite dall´Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
L´ANAC rende noto che a partire da febbraio 2022 saranno effettuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l´acquisizione dei file XML pubblicati. A riguardo, si consiglia di verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall´Autorità. Il dettaglio dell´esito dell´ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo `Identificativo messaggio PEC´ oppure `Esito accesso´ della tabella disponibile al seguente link: https://dati.anticorruzione.it/#/l190.
Sito ANAC - Adempimenti L. n. 190/2012, art. 1, comma 32
Le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all´obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell´art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:
- trasmettere all´Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l´avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell´apposito Modulo PDF per la comunicazione dell'URL di pubblicazione. (Si precisa che il modulo dovrà essere scaricato e successivamente compilato in locale, quindi allegato alla comunicazione via PEC). Il codice fiscale della Stazione Appaltante e l´URL di pubblicazione del file XML per l´anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell´assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l´indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all´art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012;
- pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all´art. 4 della Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall´Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
Restano invariati gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla Deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016. In particolare, le Amministrazioni devono pubblicare tutte le informazioni di cui agli artt. 3 e 4 della suddetta Deliberazione secondo la struttura e le modalità definite dall´Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
L´ANAC rende noto che a partire da febbraio 2022 saranno effettuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l´acquisizione dei file XML pubblicati. A riguardo, si consiglia di verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall´Autorità. Il dettaglio dell´esito dell´ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo `Identificativo messaggio PEC´ oppure `Esito accesso´ della tabella disponibile al seguente link: https://dati.anticorruzione.it/#/l190.
Sito ANAC - Adempimenti L. n. 190/2012, art. 1, comma 32