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Rilascio contrassegno invalidi
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Quesito
Si pone il seguente quesito ai fini del rilascio del contrassegno ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992.
Veniva presentata da un soggetto invalido richiesta alla commissione medica dell'INPS per l'ottenimento sia dell'invalidità civile nella misura del 100%, sia per il riconoscimento del requisito sanitario della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Tuttavia, con apposito verbale, la Commissione medica dell'INPS riconosceva al soggetto l'invalidità al 100% e l'art. 3, comma 1, della L. 104/1992, sicché decideva di impugnare il verbale e proporre ricorso in Tribunale. Nel corso del procedimento veniva nominato il C.T.U., il quale accertava che il soggetto soffriva di varie patologie, tra cui deficit nella deambulazione, possibile solo con l'ausilio sanitario, e, pertanto, accertava il ricorrente invalido nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento e portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, comma 3, con diritto ai benefici dal giorno della domanda. Il Giudice con decreto omologava l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento ed il requisito della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Sulla base di tali risultanze si chiede, quindi, se il soggetto riconosciuto invalido e portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, comma 3, ha diritto, per effetto di tale provvedimento, al rilascio del contrassegno invalidi da parte dell'Ente comunale oppure bisogna richiedere all'INPS, sulla scorta del predetto decreto di omologa, il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 381, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992.
Veniva presentata da un soggetto invalido richiesta alla commissione medica dell'INPS per l'ottenimento sia dell'invalidità civile nella misura del 100%, sia per il riconoscimento del requisito sanitario della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Tuttavia, con apposito verbale, la Commissione medica dell'INPS riconosceva al soggetto l'invalidità al 100% e l'art. 3, comma 1, della L. 104/1992, sicché decideva di impugnare il verbale e proporre ricorso in Tribunale. Nel corso del procedimento veniva nominato il C.T.U., il quale accertava che il soggetto soffriva di varie patologie, tra cui deficit nella deambulazione, possibile solo con l'ausilio sanitario, e, pertanto, accertava il ricorrente invalido nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento e portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, comma 3, con diritto ai benefici dal giorno della domanda. Il Giudice con decreto omologava l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento ed il requisito della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Sulla base di tali risultanze si chiede, quindi, se il soggetto riconosciuto invalido e portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, comma 3, ha diritto, per effetto di tale provvedimento, al rilascio del contrassegno invalidi da parte dell'Ente comunale oppure bisogna richiedere all'INPS, sulla scorta del predetto decreto di omologa, il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 381, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992.
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