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Sanatoria edilizia
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Quesito
In ambito di tessuto consolidato ad impianto unitario con zona funzionale produttiva, è presente un'immobile realizzato in forza a P.L.; l'immobile ospita 8 unità produttive differenti.
In una unità sono state realizzate opere non autorizzate (realizzazione di soppalco in locale ad uso magazzino), ed oggi sarebbero intenzionati a depositare sanatoria edilizia per poter regolarizzare l'intervento.
Da una prima analisi non sembrerebbero verificati gli indici (S.L.P. superiore a quella autorizzata con P.L.), il tecnico reputa però proseguibile la sanatoria ai sensi del comma 2) dell'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, sostenendo che strutturalmente, oggi, non è possibile procedere con la demolizione di tale soppalco in quanto l'intervento comporterebbe una lesione alle strutture perimetrali.
L'applicazione del comma 2, art. 34 T.U., non è da intendersi nella sola ed esclusiva casistica in cui la demolizione dell'abuso non sia attuabile? Se così fosse, il sopracitato articolo è da applicare solo in seguito a procedura di accertamento di conformità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ove in seguito ad ordinanza di demolizione e messa in pristino, gli interessati depositino documentazione - a firma di un tecnico abilitato - con verifica strutturale che dimostri l'impossibilità di ottemperare all'ordinanza?
Oppure è fattibile percorrere una sanatoria ai sensi dell'art. 34?
In una unità sono state realizzate opere non autorizzate (realizzazione di soppalco in locale ad uso magazzino), ed oggi sarebbero intenzionati a depositare sanatoria edilizia per poter regolarizzare l'intervento.
Da una prima analisi non sembrerebbero verificati gli indici (S.L.P. superiore a quella autorizzata con P.L.), il tecnico reputa però proseguibile la sanatoria ai sensi del comma 2) dell'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, sostenendo che strutturalmente, oggi, non è possibile procedere con la demolizione di tale soppalco in quanto l'intervento comporterebbe una lesione alle strutture perimetrali.
L'applicazione del comma 2, art. 34 T.U., non è da intendersi nella sola ed esclusiva casistica in cui la demolizione dell'abuso non sia attuabile? Se così fosse, il sopracitato articolo è da applicare solo in seguito a procedura di accertamento di conformità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ove in seguito ad ordinanza di demolizione e messa in pristino, gli interessati depositino documentazione - a firma di un tecnico abilitato - con verifica strutturale che dimostri l'impossibilità di ottemperare all'ordinanza?
Oppure è fattibile percorrere una sanatoria ai sensi dell'art. 34?
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