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Variante in corso d'opera - Adeguamento prezzi in diminuzione
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Quesito
L'Ente deve procedere alla redazione di una perizia di variante con conseguente modifica dell´importo contrattuale in aumento. Di seguito riporto i dati salienti dell´appalto:
1. l´appalto di lavori è stato aggiudicato il 15 dicembre 2022:
2. il progetto è stato redatto utilizzando il prezziario RAS del 2022;
3. il contratto è stato stipulato nel mese di luglio 2023;
4. trattasi di opera ex PNRR (stralciata vedasi comunicati ANAC del 18/19 marzo 2024);
5. alla data odierna non è stato fatto nessun SAL;
6. riporto l´art. 5 del contratto (Variazioni al progetto ed al corrispettivo):
"La Stazione appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Si applica, se ricorrono le condizioni di legge, l´art. 25 del capitolato speciale d´appalto e il calcolo viene fatto secondo le previsioni dell´art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, (convertito in L. 25/2022). Il calcolo viene effettuato per le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell´anno di presentazione dell´offerta. La compensazione viene riconosciuta, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all´80% di tale eccedenza;"
7. riporto l´art. 25 del CSA (Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo):
"Fino al 31/12/2023 è prevista la clausola della revisione dei prezzi ai sensi quanto riportato nel D.L. n. 4 del 27/01/2022 come recepito nella modifica di contratti durante il periodo di efficacia ai sensi di quanto riportato nell´art. 106 comma 1 lett. a) e comunque quando le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in apposite clausole prese e inequivocabili;".
Posto che, alla data di redazione della variante, per i nuovi prezzi si deve utilizzare il nuovo prezziario RAS 2023 si pone il problema se i rimanenti prezzi contrattuali (non oggetto di variante) devono essere adeguati qualora ricorrano le condizioni previste dall´art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. In tale ipotesi l´adeguamento potrebbe risultare in aumento e/o in diminuzione.
Nel caso specifico nel computo metrico estimativo c´è una voce il cui peso è rilevante. Infatti, prezzo dell´acciaio nel 2022 era pari a 3,05 EUR/kg mentre nel 2023 ha ottenuto una sensibile riduzione di circa il 15,53%. In termini quantitativi questa variazione ammonta a circa EUR 40.000,00.
Domanda: nella redazione della perizia di variante:
- è corretto procedere alla riduzione del prezzo contrattuale dell´acciaio secondo le disposizioni dell´art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016? Applicando la metodologia ivi contenuta o quella dell´art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (questa norma aveva una validità temporale)?
- Oppure, il prezzo contrattuale deve essere mantenuto inalterato?
1. l´appalto di lavori è stato aggiudicato il 15 dicembre 2022:
2. il progetto è stato redatto utilizzando il prezziario RAS del 2022;
3. il contratto è stato stipulato nel mese di luglio 2023;
4. trattasi di opera ex PNRR (stralciata vedasi comunicati ANAC del 18/19 marzo 2024);
5. alla data odierna non è stato fatto nessun SAL;
6. riporto l´art. 5 del contratto (Variazioni al progetto ed al corrispettivo):
"La Stazione appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Si applica, se ricorrono le condizioni di legge, l´art. 25 del capitolato speciale d´appalto e il calcolo viene fatto secondo le previsioni dell´art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, (convertito in L. 25/2022). Il calcolo viene effettuato per le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell´anno di presentazione dell´offerta. La compensazione viene riconosciuta, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all´80% di tale eccedenza;"
7. riporto l´art. 25 del CSA (Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo):
"Fino al 31/12/2023 è prevista la clausola della revisione dei prezzi ai sensi quanto riportato nel D.L. n. 4 del 27/01/2022 come recepito nella modifica di contratti durante il periodo di efficacia ai sensi di quanto riportato nell´art. 106 comma 1 lett. a) e comunque quando le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in apposite clausole prese e inequivocabili;".
Posto che, alla data di redazione della variante, per i nuovi prezzi si deve utilizzare il nuovo prezziario RAS 2023 si pone il problema se i rimanenti prezzi contrattuali (non oggetto di variante) devono essere adeguati qualora ricorrano le condizioni previste dall´art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. In tale ipotesi l´adeguamento potrebbe risultare in aumento e/o in diminuzione.
Nel caso specifico nel computo metrico estimativo c´è una voce il cui peso è rilevante. Infatti, prezzo dell´acciaio nel 2022 era pari a 3,05 EUR/kg mentre nel 2023 ha ottenuto una sensibile riduzione di circa il 15,53%. In termini quantitativi questa variazione ammonta a circa EUR 40.000,00.
Domanda: nella redazione della perizia di variante:
- è corretto procedere alla riduzione del prezzo contrattuale dell´acciaio secondo le disposizioni dell´art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016? Applicando la metodologia ivi contenuta o quella dell´art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (questa norma aveva una validità temporale)?
- Oppure, il prezzo contrattuale deve essere mantenuto inalterato?
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