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Supporto al RUP

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Quesito

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 "le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all´1% dell´importo posto a base di gara per l´affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo." Questo vale sia per incarichi a dipendenti dell'Ente che per quelli affidati a tecnici esterni? Con il D.Lgs. n. 50/2016 vi era lo stesso limite?

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