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Dissesto e competenza a pagare il concessionario

  • Finanza
  • Il risanamento finanziario
  • Conseguenze della deliberazione di dissesto
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Quesito

Considerato che il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario, di cui agli artt. 244 e ss. del Tuel, in data 15/07/2021;
Precisato che, con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 22/10/2021, è stato nominato l´Organo straordinario di liquidazione, avente competenza per tutti gli atti e fatti di gestione sino al 31/12/2021, anno antecedente l´ipotesi di bilancio (2022);
Considerato che il comma 790, art. 1 della Legge n. 160/2019 ha stabilito, tra l´altro, che, per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio di riscossione, si applicano le disposizioni di cui all´articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che su tale argomento è stato formulato, in data 23/03/2023, apposito parere, da parte della Fondazione Anci-Ifel (prot.22/DFL/AF/ff-23), il quale, tra le altre cose, afferma che " In assenza di specifica disciplina e comunque in necessaria coerenza con il dispositivo di cui al comma 790 - espressamente volto ad assicurare la tempestività dei pagamenti - appare inoltre praticabile l´ipotesi per la quale le entrate derivanti dalle attività del concessionario e di competenza della OSL siano considerate al netto della quota riservata al pagamento delle spettanze del soggetto affidatario. Il Comune dovrebbe quindi essere nelle condizioni di ottemperare ai pagamenti dovuti, a prescindere dal periodo di riferimento dei servizi resi, contando sulla provvista acquisita con gli incassi da attività del concessionario dell´entrata";
Precisato che:
o il Comune riscuote le proprie entrate, per mezzo del concessionario, sui propri conti correnti postali dedicati alla concessione;
o il Comune L´Ente con periodicità quindicinale provvede ad emettere, verso il proprio tesoriere (banca privata) gli opportuni ordinativi di riscossione finalizzati al prelevamento, dai ccp dedicati, delle entrate affluite dalla riscossione per mezzo del concessionario, mentre quest´ultimo provvede ad emettere al Comune apposita fattura relativa al proprio aggio/compenso sulle riscossioni effettuate, le quali vengono, successivamente, liquidate e pagate sempre dal Comune.
Ritenuto che la modalità di gestione della riscossione sopra evidenziata sia diversa da quella descritta dal legislatore con il comma 790, art. 1, legge n. 160/2019 e sulla base di quanto sin ad ora argomentato, si chiede.
Se la competenza a liquidare e pagare le somme spettanti al concessionario per la riscossione, opportunamente fatturate per le entrate riscosse sino al 2021, sia dell´O.S.L. o del Comune.

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