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Diritto di superficie

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Quesito

In data 23/04/1982 il Comune ha stipulato una convenzione ai sensi dell´art. 35, L. n. 865/1971 con alcune cooperative edilizie per l´assegnazione di aree ricadenti in ambiti PEEP sulle quali realizzare alloggi di edilizia economica e popolare.
Nelle convenzioni con le quali è stata ceduta la proprietà delle aree, era previsto l´obbligo per le cooperative cessionarie di inserire negli atti di assegnazione ai propri soci le clausole limitative dell´uso e del godimento degli alloggi previste ai commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell´art. 35, L. n. 865/1971 (*).
Tali clausole, pur abrogate dalla L. n. 179/1992, continuano ad applicarsi alle convenzioni stipulate anteriormente all´entrata in vigore della predetta legge (secondo la Corte dei Conti F.V.G., sezione di controllo F.V.G., deliberazione n. 58/2017).
Risulta, tuttavia, che alcuni soci della cooperativa acquirente abbiano venduto gli alloggi loro assegnati in violazione dei predetti vincoli, con contratti di compravendita stipulati nel 1991 (violazione art. 35, comma 15, L. n. 865/1971).
Si chiede un parere in merito alla validità di tali atti, in considerazione del comma 19 dell´art. 35 L. n. 865/1971.
Si chiede inoltre quale sia la procedura che il Comune deve porre in essere, anche in considerazione dell´eventuale danno erariale derivante dalla stipulazione di detti contratti, o se vi sia un rimedio esperibile per sanare il vizio, in considerazione del fatto che si tratta di atti di compravendita di case di abitazione privata, risalenti nel tempo anche a oltre 30 anni fa.
(*) - il comma 15 stabiliva: "L´alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità";
- il comma 16 stabiliva: "Decorso tale periodo di tempo, l´alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l´assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall´ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell´area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente art. 16 e prescindendo dalla loro localizzazione nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario";
- il comma 17 stabiliva: "Dopo 20 (venti) anni dal rilascio della licenza di abitabilità il proprietario dell´alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l´obbligo di pagamento a favore del Comune che a suo tempo ha ceduto l´area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell´area al momento dell´alienazione e il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell´indice dei prezzi all´ingrosso calcolato dall´Istituto Centrale di Statistica. Detta differenza è valutata dall´Ufficio Tecnico Erariale ed è riscossa all´atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del Registro, che provvede a versarla al Comune";
- ... omissis;
- il comma 19 stabiliva: "Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice."
L´art. 23 della L. 17/02/1992, n. 179 ha abrogato i su richiamati commi 15, 16, 17, 18 e 19.

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