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Pignoramento per inadempienza

  • Finanza
  • Disposizioni di carattere generale
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Quesito

Con la presente si formula un quesito che riguarda le verifiche e i pignoramenti dei crediti verso terzi ex- artt.72-bis e 48-bis del DPR n. 602/1973.

In particolare si chiede se a fronte di una fattura di una azienda con esigibilità IVA in scissione dei pagamenti il cui importo supera i 5.000,00 euro, la verifica ex- art. 48-bis del DPR n. 602/1973 deve essere effettuata prendendo a riferimento l'importo totale del documento (e dunque compreso IVA) oppure l'importo netto del documento stesso (e dunque al netto dell'Iva in scissione dei pagamenti da riversare all'Erario).

L'ente, al verificarsi della inadempienza del creditore e del successivo pignoramento, pertanto è esonerato dall'effettuare la trattenuta IVA in scissione dei pagamenti versando l'importo totale all'Agenzia delle Entrate oppure, per contro, deve effettuare il versamento dell'importo netto della fattura trattenendo l'importo dell'IVA da riversare successivamente all'Erario.

Invece per quanto attiene una fattura di un professionista, l'ente è esonerato dall'effettuare la trattenuta di acconto 20% IRPEF versando all'Agenzia delle Entrate l'importo totale della fattura oppure, anche in tale fattispecie l'ente deve effettuare la ritenuta versando all'Agenzia delle Entrate l'importo netto e riversando all'Erario l'importo della ritenuta di acconto del 20% e dunque sottoporre a verifica l'importo lordo oppure l'importo al netto della trattenuta irpef?

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