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Ritenuta 4% su contributi a imprese
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Quesito
La presente per formulare un quesito in ordine all´applicazione della ritenuta di acconto del 4% di cui all´art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione di contributi ordinari e straordinari per spese correnti (in conto esercizio o anche finalizzate alla copertura di determinate spese correnti) a favore di Associazioni, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Associazioni di Promozione Sociale; Associazioni di Volontariato, Parrocchie.
In particolare, si è rilevato che, anche dall´analisi dei loro bilanci e delle loro attività, talune di queste associazioni svolgono attività di natura commerciale, seppur non abituale e prevalente e, ovviamente si presuppone non organizzata come impresa, con proventi per attività e servizi rivolte ad utenti o a terzi non esclusivamente soci.
Non è infrequente la richiesta di esenzione dall´applicazione della ritenuta di cui all´art. 28 del D.P.R. 600/1973 "in quanto trattasi di contributo che verrà impiegato nell´attività istituzionale dell´ente", attività istituzionale che però presenta anche attività assimilabile a quella commerciale come lo può essere quella svolta nei confronti di utenti terzi verso il pagamento di un corrispettivo o a fronte di proventi quant´altro definiti.
E pare esuli dall´ulteriore esame dell´ufficio erogante il contributo la verifica che la gestione commerciale dell´Associazione sia contabilmente e fiscalmente separata rispetto al fini istituzionali della stessa, al fine di identificare come il contributo sia diretto alle attività istituzionali (e quindi esente da ritenuta art. 28 DP.R. 600/1973) e non a sostegno della parte commerciale (che invece non andrebbe, a parere di questo ufficio, esentato).
Così come non è sostenibile la sola dichiarazione della richiesta di "non applicazione della ritenuta d´acconto in quanto il contributo è finalizzato alle attività istituzionali dell´Associazione" qualora la gestione risulti indistinta (anche da un punto di vista contabile e fiscale) tra attività prevalentemente non commerciale e attività commerciale marginale.
Si chiede un parere in merito.
In particolare, si è rilevato che, anche dall´analisi dei loro bilanci e delle loro attività, talune di queste associazioni svolgono attività di natura commerciale, seppur non abituale e prevalente e, ovviamente si presuppone non organizzata come impresa, con proventi per attività e servizi rivolte ad utenti o a terzi non esclusivamente soci.
Non è infrequente la richiesta di esenzione dall´applicazione della ritenuta di cui all´art. 28 del D.P.R. 600/1973 "in quanto trattasi di contributo che verrà impiegato nell´attività istituzionale dell´ente", attività istituzionale che però presenta anche attività assimilabile a quella commerciale come lo può essere quella svolta nei confronti di utenti terzi verso il pagamento di un corrispettivo o a fronte di proventi quant´altro definiti.
E pare esuli dall´ulteriore esame dell´ufficio erogante il contributo la verifica che la gestione commerciale dell´Associazione sia contabilmente e fiscalmente separata rispetto al fini istituzionali della stessa, al fine di identificare come il contributo sia diretto alle attività istituzionali (e quindi esente da ritenuta art. 28 DP.R. 600/1973) e non a sostegno della parte commerciale (che invece non andrebbe, a parere di questo ufficio, esentato).
Così come non è sostenibile la sola dichiarazione della richiesta di "non applicazione della ritenuta d´acconto in quanto il contributo è finalizzato alle attività istituzionali dell´Associazione" qualora la gestione risulti indistinta (anche da un punto di vista contabile e fiscale) tra attività prevalentemente non commerciale e attività commerciale marginale.
Si chiede un parere in merito.
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