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Art. 142 CdS comma 12-bis

  • Polizia Locale
  • Circolazione stradale
  • Limiti di velocità
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Quesito

L'art. 142 CdS dopo aver previsto i limiti massimi di velocità e le relative sanzioni nei commi da 1 a 12, stabilisce che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50 per centro ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. Il Comune "A" privo di un Comando di P.M. (dove è presente un solo agente di P.M.) svolge, in convenzione con altro Comune "B", l'attività di accertamento su indicato mediante misuratore di velocità mobile (velox mobile). Il Comune "A" sostiene un costo pari a 90 euro relativamente al noleggio del misuratore per ciascuna giornata di utilizzo. I proventi delle sanzioni verranno attribuiti nella misura del 50% alla Provincia (il tratto di strada è di proprietà della Provincia); la domanda è: dal 50% dell'importo da trasferire alla provincia è legittimo scorporare il costo del noleggio dell'apparecchio velox? La delibera della Corte dei Conti n. 1/sezaut/2019/qmig fa riferimento a "non devono essere detratte le spese per il personale impiegato....le spese connesse al rilevamento". Evidenzio che il Comune A non potrebbe attivare il controllo velocità mediante velox senza il noleggio dell'apparecchio e senza l'agente del Comune B (in convenzione).

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