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Entrate da trasferimenti: corretta allocazione a bilancio

  • Finanza
  • Gestione bilancio e dei servizi pubblici
  • Fasi della spesa
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Quesito

Le previsioni dell'atto costitutivo di un ente di secondo livello (autorità di ambito rifiuti tra Comuni) prevedono che i Comuni aderenti provvedano alla liquidazione dei trasferimenti a loro carico per il finanziamento del totale delle spese dell'Autorità (100% spese = 100% entrate da trasferimenti) in due tranche (80% entro 30 giugno anno in corso e restante 20% entro 30 aprile anno successivo).
Si chiede:
- quale sia la corretta imputazione contabile delle entrate da trasferimento di cui sopra (100% anno corrente oppure 80% anno corrente e 20% anno successivo), tenuto conto che non è possibile disporre degli atti deliberativi dei Comuni aderenti al fine di verificarne l'imputazione contabile (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);
- nel caso in cui si ritenga di dover imputare solo l'80% delle entrate (esigibili) nell'anno corrente a fronte di spese del 100% (esigibili) si chiede come possano essere rispettati contemporaneamente i principi generali dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria (Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011), nonché quello applicato alla contabilità finanziaria di cui sopra (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

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