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Indebitamento e proventi cessione immobile

  • Finanza
  • Spese di investimento
  • Alienazione del patrimonio disponibile
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Quesito

A scomputo di oneri di urbanizzazione è stato realizzato negli anni 90 un parcheggio antistante la zona industriale.

Lo stesso è stato concesso in uso gratuito alla medesima società che lo ha realizzato per anni 20.

Ora, a seguito di delibera che, accertata la mancanza di pubblica utilità dell'immobile, qualifica detto parcheggio come patrimonio disponibile, si è in procinto di pubblicare un bando di gara per l'alienazione di detto immobile.

I proventi derivanti dall'alienazione potranno essere utilizzati per investimenti?

Come interpretare la norma del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 che recita:

"La totalita' delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili di proprieta' delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento"?

A fronte di mutui residui esistenti da parte dell'Ente, di gran lunga inferiori agli obblighi di legge in termini di indebitamento, è obbligatorio utilizzare il provento della suddetta alienazione per ridurre il debito?

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