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Quesito
Punto 5.4.1 -Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011:
"Il F.P.V. è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell´ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l´entrata."
Rispetto a questo principio si chiede un parere rispetto alla legittimità e correttezza nella gestione di fondi vincolati da parte di questo Ente incassati nel corso dell´anno e per i quali occorre attivare servizi che vengono erogati in anni successivi rispetto a quello dell´accertamento (riscossione).
In tal caso l´Ente provvede a istituire il F.P.V. in entrata per gli anni successivi al primo e i corrispondenti capitoli di spesa, negli stessi anni, finanziati dal F.P.V. e in base alla previsione di spesa indicata dal servizio nella determina di bando di gara.
Dopo l´aggiudicazione del servizio, che deve avvenire entro il 31/12 dello stesso anno di riscossione dei fondi, gli impegni giuridicamente perfezionati con indicazione di: creditore, periodo di erogazione del servizio, importo impegnato, sono definitivamente assunti e imputati per competenza economica.
Se questo sistema è corretto, vorrei sapere se è legittimo anche nei seguenti casi:
o erogazione contributi assistenziali con fondi accertati e riscossi ad esempio nel 2022 (determina che individua beneficiari, importo del contributo, scadenza obbligazione 2023);
o utilizzo di fondi vincolati, accertati in anni precedenti e confluiti nell´avanzo di amministrazione vincolato e correttamente indicati nell´all.a) 2 del conto del bilancio.
Oppure ritenete più corretto assumere gli impegni interamente nell´anno e poi spostarli negli anni di competenza economica con una variazione di esigibilità?
"Il F.P.V. è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell´ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l´entrata."
Rispetto a questo principio si chiede un parere rispetto alla legittimità e correttezza nella gestione di fondi vincolati da parte di questo Ente incassati nel corso dell´anno e per i quali occorre attivare servizi che vengono erogati in anni successivi rispetto a quello dell´accertamento (riscossione).
In tal caso l´Ente provvede a istituire il F.P.V. in entrata per gli anni successivi al primo e i corrispondenti capitoli di spesa, negli stessi anni, finanziati dal F.P.V. e in base alla previsione di spesa indicata dal servizio nella determina di bando di gara.
Dopo l´aggiudicazione del servizio, che deve avvenire entro il 31/12 dello stesso anno di riscossione dei fondi, gli impegni giuridicamente perfezionati con indicazione di: creditore, periodo di erogazione del servizio, importo impegnato, sono definitivamente assunti e imputati per competenza economica.
Se questo sistema è corretto, vorrei sapere se è legittimo anche nei seguenti casi:
o erogazione contributi assistenziali con fondi accertati e riscossi ad esempio nel 2022 (determina che individua beneficiari, importo del contributo, scadenza obbligazione 2023);
o utilizzo di fondi vincolati, accertati in anni precedenti e confluiti nell´avanzo di amministrazione vincolato e correttamente indicati nell´all.a) 2 del conto del bilancio.
Oppure ritenete più corretto assumere gli impegni interamente nell´anno e poi spostarli negli anni di competenza economica con una variazione di esigibilità?
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