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Accantonamento FGDC
- Finanza
- Gestione bilancio e dei servizi pubblici
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Quesito
Nel caso di un Ente che nel bilancio preventivo 2021 ha accantonato il 5% al FGDC per non aver ridotto del 10 per cento il debito commerciale residuo e che nel preventivo 2022, sulla base delle risultanze della PCC (in linea con quelle della contabilità dell'ente), non deve procedere ad alcun accantonamento, in quanto tutte le condizioni sono soddisfatte, lo stanziamento definitivo del FGDC previsto nel bilancio 2021 dovrà essere accantonato nel rendiconto 2021 per essere poi liberato ad approvazione del rendiconto 2022?
Una risposta affermativa a tale domanda sembrerebbe desumersi dal contenuto dell´art. 1, c. 863, L. n. 145/2018 il quale prevede che:
"Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859".
Si farebbe così intendere che lo stanziamento definitivo del preventivo 2021 debba confluire nella parte accantonata, voce "altri accantonamenti" del risultato di amministrazione del rendiconto 2021, per essere poi liberato con l´approvazione del rendiconto 2022 sulla cui competenza non è stato effettuato alcun accantonamento.
Questo anche perché, nel corso dell´esercizio finanziario 2021, l´accantonamento al FGDC potrà solo variare in ragione degli stanziamenti di spesa del macroaggregato 103 ma mai azzerarsi in quanto l´Ente resta comunque tenuto sino a tutto il 31/12/2021 ad accantonare per non aver rispettato le condizioni previste dal comma 859 della legge 145/2018 (mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e/o mancato rispetto dei tempi di pagamento) che, una volta accertati, rimarranno invariati per tutto il 2021.
L´accantonamento dovrebbe invece venir meno con decorrenza dal 01/01/2022 e quindi con il rendiconto 2022.
Una risposta affermativa a tale domanda sembrerebbe desumersi dal contenuto dell´art. 1, c. 863, L. n. 145/2018 il quale prevede che:
"Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859".
Si farebbe così intendere che lo stanziamento definitivo del preventivo 2021 debba confluire nella parte accantonata, voce "altri accantonamenti" del risultato di amministrazione del rendiconto 2021, per essere poi liberato con l´approvazione del rendiconto 2022 sulla cui competenza non è stato effettuato alcun accantonamento.
Questo anche perché, nel corso dell´esercizio finanziario 2021, l´accantonamento al FGDC potrà solo variare in ragione degli stanziamenti di spesa del macroaggregato 103 ma mai azzerarsi in quanto l´Ente resta comunque tenuto sino a tutto il 31/12/2021 ad accantonare per non aver rispettato le condizioni previste dal comma 859 della legge 145/2018 (mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e/o mancato rispetto dei tempi di pagamento) che, una volta accertati, rimarranno invariati per tutto il 2021.
L´accantonamento dovrebbe invece venir meno con decorrenza dal 01/01/2022 e quindi con il rendiconto 2022.
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