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Revisione prezzi

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Quesito

È stato stipulato un contratto nel dicembre 2021 per lavori (EUR 185.730,19), con consegna in data 15 settembre 2021, ai sensi dell´art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020.
Nel novembre 2021 i lavori sono stati sospesi per una variante richiesta dall´amministrazione per migliorie all´impianto di illuminazione.
Nel frattempo, l´appaltatore chiede la revisione prezzi. Il capitolato speciale d´appalto prevede che le variazioni di prezzo sono valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni competenti, solo per l´eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. L´appaltatore non intende proseguire i lavori senza una revisione sostanziale e minaccia di chiedere la risoluzione contrattuale in danno ai sensi dell´art. 107 co 6 del Codice.
Si ritiene che:
- l´art. 1-septies del D.L. 73/2021 sia applicabile solo ai contratti in corso di esecuzione alla data del 25/07/2021
- l´art. 29 del D.L. 4/2022 sia applicabile solo alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi, avvisi o inviti a presentare offerta siano successivi al 27/01/2022 e antecedenti al 31/12/2023
- l´art. 25 del D.L. 17/2022 prevede che, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data del 2/03/2022, entro il 30/09/2022, il MIMS determini le variazioni percentuali superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre 2022, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Per tali materiali si procede a compensazioni come indicato nello stesso articolo
Se ne deduce che i lavori debbano riprendere sulla base dei prezzi contrattuali che potranno poi essere compensati a seguito del decreto che sarà pubblicato dal MIMS entro il 30/09/2022.
Si chiede se la norma sia stata interpretata correttamente e se via sia la possibilità di adeguare i prezzi contrattuali prima dell´esecuzione dei lavori.
Si chiede poi conferma che il comma 11 dell´art. 29 D.L. 4/2022 sia applicabile alle sole procedure avviate successivamente al 27/01/2022.

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