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Accantonanento FGDC nel rendiconto 2021
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- Rendicontazione finanziaria e economica
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Quesito
L´art. 107-bis del Dl 18/2020 stabilisce che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
L´ente si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà di cui all´art. 107 bis DL 18/2020 e ha effettuato il calcolo dell´FCDE nel quinquennio sulla base dei dati del 2019 anzichè utilizzare i dati del 2020.
Si chiede se nel rendiconto 2021 debba essere mantenuta tale metodologia di calcolo, cioè utilizzare i dati dell´anno 2019 quindi in continuità con il metodo scelto nel bilancio di previsione 2021, oppure possiamo fare riferimento al quinquennio 2017-2021.
L´ente si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà di cui all´art. 107 bis DL 18/2020 e ha effettuato il calcolo dell´FCDE nel quinquennio sulla base dei dati del 2019 anzichè utilizzare i dati del 2020.
Si chiede se nel rendiconto 2021 debba essere mantenuta tale metodologia di calcolo, cioè utilizzare i dati dell´anno 2019 quindi in continuità con il metodo scelto nel bilancio di previsione 2021, oppure possiamo fare riferimento al quinquennio 2017-2021.
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