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Riaccertamento da rettificare
- Finanza
- Rendicontazione finanziaria e economica
- Rendiconto della gestione
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Quesito
Questo Comune (che è commissariato) con deliberazione del 31.03.2021 ha approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi e la determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione.
Successivamente è stato dato incarico ad un consulente per la certificazione covid e l´approvazione del rendiconto.
Il consulente ha espresso il suo parere e in base al principio contabile applicato 4/2 al par. 9 "[...]Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un´unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell´organo di revisione, in vista dell´approvazione del rendiconto.[...]" ritiene necessario annullare in autotutela ai sensi dell´art. 21-nones della legge 241/1990 la precedente deliberazione e con altro atto deliberativo approvare il riaccertamento dei residui.
Si chiede se (anche al fine di non incorrere in responsabilità per il responsabile contabile e il revisore) non sia preferibile rettificare e riapprovare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e conseguentemente revocare la precedente deliberazione.
Successivamente è stato dato incarico ad un consulente per la certificazione covid e l´approvazione del rendiconto.
Il consulente ha espresso il suo parere e in base al principio contabile applicato 4/2 al par. 9 "[...]Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un´unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell´organo di revisione, in vista dell´approvazione del rendiconto.[...]" ritiene necessario annullare in autotutela ai sensi dell´art. 21-nones della legge 241/1990 la precedente deliberazione e con altro atto deliberativo approvare il riaccertamento dei residui.
Si chiede se (anche al fine di non incorrere in responsabilità per il responsabile contabile e il revisore) non sia preferibile rettificare e riapprovare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e conseguentemente revocare la precedente deliberazione.
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