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Esercizio provvisorio per gli enti non sperimentatori

  • Finanza
  • Bilancio di previsione
  • Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
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Quesito

Il comma 5 dell'art. 163 T.U.EE.LL., come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., testualmente recita:

"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."



Considerato che il Comune non è tra gli Enti sperimentatori e che la riclassificazione del bilancio in programma vale soltanto a fini conoscitivi nel 2015, si chiede se trovi ancora applicazione, fino al 31.03.2015 la previgente disciplina dell'esercizio provvisorio, con il limite in dodicesimi rispetto all'intervento del bilancio assestato ultimo scorso (2014), salvi i casi in cui sia possibile derogare al frazionamento, tra cui i lavori di somma urgenza, per i quali si ritiene comunque operante il limite del totale dell'intervento 2014.

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