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Contabilizzazione del differenziale costi PEF 2020

  • Finanza
  • Gestione bilancio e dei servizi pubblici
  • Variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione
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Quesito

Questo Comune si è avvalso della facoltà prevista dall´art. 107, comma 5, del DL 18/2020, a mente del quale "I comuni possono... approvare le tariffe della TARI .....adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020".

In particolare, entro il termine perentorio per l´approvazione delle tariffe e aliquote tributarie il Consiglio Comunale ha provveduto alla conferma della TARI adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020.

Nel mese di novembre il competente Ufficio ha elaborato il piano economico finanziario, sottoponendolo alla validazione dell´AGER e all´approvazione dell´ARERA.

Dall´ipotesi di PEF è emerso un saldo negativo fra costi del servizio e ricavi derivanti dal pagamento della TARI iscritta nel bilancio 2020 pari a 700mila euro.

L´amministrazione intende spalmare il suddetto differenziale nelle tre annualità 2021-23 (vd. art. 107, comma 5, del DL 18/2020, ultima parte), iscrivendo nel bilancio 2020, mediante apposita variazione, l´importo complessivo di EUR 700.000 in entrata (nello stanziamento relativo agli introiti Tari) e in uscita (negli stanziamenti relativo alle spese per la copertura dei costi del servizio).

In proposito si chiede di sapere se l´operazione contabile sopra delineata possa trovare applicazione.

Il dubbio sorge in considerazione del fatto che alla variazione in aumento degli stanziamenti relativi alle entrate non corrisponde un effettivo incremento delle tariffe tributarie, che non possono peraltro essere modificate essendo spirato il termine decadenziale per la loro approvazione.

D´altra parte, però, la detta operazione si rende necessaria per garantire la copertura di un disavanzo di gestione che si è effettivamente generato nel 2020 a causa della conferma delle tariffe TARI approvate nel 2019 pur a fronte di un significativo incremento dei costi del servizio.

In particolare, il costo reale da coprire con spese che devono essere impegnate entro il 31.12.2020 e che non trovano, tuttavia, copertura, nei capitoli di bilancio relativi alle entrate TARI è pari a 300 mila euro.

In alternativa alla soluzione sopra prospettata, laddove dovesse risultare inattuabile, si chiede di sapere se è possibile coprire il suddetto disavanzo di gestione con altre risorse di bilancio (diverse dalla TARI), ad esempio attingendo dal cd. "fondone" di cui agli artt. 106 del DL 34/2020 e 39 del DL 104/2020.

In tal caso lo squilibrio emergente dall´ipotesi di PEF troverebbe evidenza nel bilancio triennale 2021-2023 e sarebbe coperto con un corrispondente aumento della TARI per un importo pari a 1/3 per ciascuna annualità.

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