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Debito fuori bilancio o transazione
- Finanza
- Gestione bilancio e dei servizi pubblici
- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
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Quesito
Questo Ente ha conferito degli incarichi legali prima dell'anno 2006 per procedimenti in cui è stato chiamato in causa da terzi.
Al momento del conferimento dell'incarico, previa delibera di autorizzazione alla costituzione in giudizio, il Sindaco pro-tempore ha firmato i mandati ai legali individuati per la rappresentanza dell'Ente.
Contestualmente è stato erogato un acconto sull'onorario concordando che il saldo sarebbe stato corrisposto a definizione della controversia come era consuetudine per buona parte dei comuni italiani.
Chiaramente non veniva assunto impegno per la restante parte in quanto l'impegno sarebbe stato assunto nell'anno di pagamento.
Nell'anno 2015 il Comune ha accantonato nel fondo passività potenziali delle somme stimate necessarie per coprire tali spese.
I legali hanno fatto richiesta di pagamento, comprensivo di spese e interessi.
Interpellati dall'amministrazione si sono dichiarati disponibili a rinunciare a ogni sorta di spesa aggiuntiva e interessi pretendendo solamente la sorte capitale.
Intendendo procedere a una transazione si chiede un parere circa:
1. la competenza del Consiglio comunale alla variazione di bilancio per applicazione avanzo accantonato per utilizzo del fondo passività potenziali entro il 31.12.2019;
2. se l'atto di transazione, non derivando da nessuna sentenza ma concordato tra le parti, debba essere preceduto da atto consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio o se, trattandosi di utilizzo del fondo passività potenziali, non debba essere considerato debito fuori bilancio dato che non rientra nemmeno nella casistica contemplata dall'art. 194 del T.U. 267/2000;
3. nel caso non si tratti di debito fuori bilancio se l'atto di transazione sia di competenza della Giunta comunale o del Consiglio e se debba essere preceduto da parere del revisore.
Al momento del conferimento dell'incarico, previa delibera di autorizzazione alla costituzione in giudizio, il Sindaco pro-tempore ha firmato i mandati ai legali individuati per la rappresentanza dell'Ente.
Contestualmente è stato erogato un acconto sull'onorario concordando che il saldo sarebbe stato corrisposto a definizione della controversia come era consuetudine per buona parte dei comuni italiani.
Chiaramente non veniva assunto impegno per la restante parte in quanto l'impegno sarebbe stato assunto nell'anno di pagamento.
Nell'anno 2015 il Comune ha accantonato nel fondo passività potenziali delle somme stimate necessarie per coprire tali spese.
I legali hanno fatto richiesta di pagamento, comprensivo di spese e interessi.
Interpellati dall'amministrazione si sono dichiarati disponibili a rinunciare a ogni sorta di spesa aggiuntiva e interessi pretendendo solamente la sorte capitale.
Intendendo procedere a una transazione si chiede un parere circa:
1. la competenza del Consiglio comunale alla variazione di bilancio per applicazione avanzo accantonato per utilizzo del fondo passività potenziali entro il 31.12.2019;
2. se l'atto di transazione, non derivando da nessuna sentenza ma concordato tra le parti, debba essere preceduto da atto consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio o se, trattandosi di utilizzo del fondo passività potenziali, non debba essere considerato debito fuori bilancio dato che non rientra nemmeno nella casistica contemplata dall'art. 194 del T.U. 267/2000;
3. nel caso non si tratti di debito fuori bilancio se l'atto di transazione sia di competenza della Giunta comunale o del Consiglio e se debba essere preceduto da parere del revisore.
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