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Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
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- Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
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Quesito
Premesso che:
1) con Deliberazione di Giunta Comunale del 28/04/2015 l´Ente ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui;
2) con Deliberazione di Consiglio Comunale del 09/06/2015 l´Ente ha ripianato il disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui in 30 anni;
3) con Deliberazione consiliare del 24/06/2016 l´Ente ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all´art. 243-bis del TUEL;
4) con successiva Deliberazione consiliare del 20/09/2016 l´Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tutt´ora in corso di esame da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nel quale sono indicate le misure correttive assunte, tra cui la previsione del Fondo di rotazione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di parte corrente e la relativa restituzione in n. 30 annualità (secondo quanto statuito dal comma 714 della legge di stabilità 2016);
5) successivamente, l´Ente, secondo quanto disposto dal comma 5 dell´art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ha provveduto, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2017, a rimodulare il piano di riequilibrio finanziario presentato, lasciando inalterata la sua durata originaria e confermando la previsione del Fondo di rotazione e la relativa restituzione in n. 30 rate (secondo quanto statuito dal comma 714 della legge di stabilità 2016);
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14/02/2019;
Richiamata la Deliberazione n. 8/SEZAUT/2019/QMIG la quale dispone quanto segue:
1. I piani di riequilibrio finanziario pluriennali di cui all´art. 243-bis del TUEL riformulati ai sensi dell´art. 1, comma 714, legge n. 208/2015, norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, approvati dalla competente Sezione regionale di controllo, sono intangibili relativamente alle sole quote di disavanzo riferite alle annualità il cui ciclo di bilancio si sia chiuso con l´approvazione del rendiconto. Il disavanzo residuo deve essere ripianato considerando il piano originario dell´ente, approvato prima della rimodulazione conseguente all´entrata in vigore dell´art. 1, comma 714, della legge n. 208/2015.
2. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o la riformulazione del predetto piano ma non hanno ottenuto l´approvazione entro la data di deposito della sentenza n. 18/2019 della Corte costituzionale, adeguano il piano di riequilibrio alla legislazione vigente. Provvedono, quindi, alla rideterminazione del disavanzo da ripianare che risulta dalla sommatoria di due valori: il primo, corrispondente al disavanzo da revisione straordinaria dei residui ai sensi dell´art. 243-bis, comma 8, lett. e); il secondo, corrispondente al "maggior disavanzo" da riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7, lettere da a) ad e), del d.lgs. n. 118/2011 e dal primo accantonamento al FCDE. Le passività che integrano il disavanzo così rideterminato devono essere ripianate secondo la disciplina di cui all´art. 1, comma 888, della legge n. 205/2017. Ai fini della durata massima del piano deve essere computato il tempo già trascorso dalla data di approvazione dell´originario strumento di risanamento e, ai fini del monitoraggio semestrale ex art. 243-quater, comma 6, del TUEL, resta ferma la periodicità dei semestri computata tenendo conto dei periodi già maturati.
Si chiede:
1. Le disposizioni della succitata deliberazione devono essere attuate anche da questo Ente attraverso una nuova rimodulazione?
2. In caso di risposta positiva al quesito 1, dovendo l´Ente procedere a rimodulare il piano di riequilibrio, stabilendo la relativa durata sulla base del comma 5-bis, art. 243-bis del Tuel:
a) il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 deve seguire la durata del piano (4, 10, 15 o 20 anni: a seconda del parametro passività/impegni)?
b) la restituzione del Fondo di rotazione deve seguire anch´essa la durata del piano (4, 10, 15 o 20 anni) o deve durare dieci anni come stabilito dall´art. 243-ter del Tuel?
1) con Deliberazione di Giunta Comunale del 28/04/2015 l´Ente ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui;
2) con Deliberazione di Consiglio Comunale del 09/06/2015 l´Ente ha ripianato il disavanzo conseguente al riaccertamento straordinario dei residui in 30 anni;
3) con Deliberazione consiliare del 24/06/2016 l´Ente ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all´art. 243-bis del TUEL;
4) con successiva Deliberazione consiliare del 20/09/2016 l´Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tutt´ora in corso di esame da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nel quale sono indicate le misure correttive assunte, tra cui la previsione del Fondo di rotazione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di parte corrente e la relativa restituzione in n. 30 annualità (secondo quanto statuito dal comma 714 della legge di stabilità 2016);
5) successivamente, l´Ente, secondo quanto disposto dal comma 5 dell´art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ha provveduto, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2017, a rimodulare il piano di riequilibrio finanziario presentato, lasciando inalterata la sua durata originaria e confermando la previsione del Fondo di rotazione e la relativa restituzione in n. 30 rate (secondo quanto statuito dal comma 714 della legge di stabilità 2016);
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14/02/2019;
Richiamata la Deliberazione n. 8/SEZAUT/2019/QMIG la quale dispone quanto segue:
1. I piani di riequilibrio finanziario pluriennali di cui all´art. 243-bis del TUEL riformulati ai sensi dell´art. 1, comma 714, legge n. 208/2015, norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, approvati dalla competente Sezione regionale di controllo, sono intangibili relativamente alle sole quote di disavanzo riferite alle annualità il cui ciclo di bilancio si sia chiuso con l´approvazione del rendiconto. Il disavanzo residuo deve essere ripianato considerando il piano originario dell´ente, approvato prima della rimodulazione conseguente all´entrata in vigore dell´art. 1, comma 714, della legge n. 208/2015.
2. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o la riformulazione del predetto piano ma non hanno ottenuto l´approvazione entro la data di deposito della sentenza n. 18/2019 della Corte costituzionale, adeguano il piano di riequilibrio alla legislazione vigente. Provvedono, quindi, alla rideterminazione del disavanzo da ripianare che risulta dalla sommatoria di due valori: il primo, corrispondente al disavanzo da revisione straordinaria dei residui ai sensi dell´art. 243-bis, comma 8, lett. e); il secondo, corrispondente al "maggior disavanzo" da riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7, lettere da a) ad e), del d.lgs. n. 118/2011 e dal primo accantonamento al FCDE. Le passività che integrano il disavanzo così rideterminato devono essere ripianate secondo la disciplina di cui all´art. 1, comma 888, della legge n. 205/2017. Ai fini della durata massima del piano deve essere computato il tempo già trascorso dalla data di approvazione dell´originario strumento di risanamento e, ai fini del monitoraggio semestrale ex art. 243-quater, comma 6, del TUEL, resta ferma la periodicità dei semestri computata tenendo conto dei periodi già maturati.
Si chiede:
1. Le disposizioni della succitata deliberazione devono essere attuate anche da questo Ente attraverso una nuova rimodulazione?
2. In caso di risposta positiva al quesito 1, dovendo l´Ente procedere a rimodulare il piano di riequilibrio, stabilendo la relativa durata sulla base del comma 5-bis, art. 243-bis del Tuel:
a) il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 deve seguire la durata del piano (4, 10, 15 o 20 anni: a seconda del parametro passività/impegni)?
b) la restituzione del Fondo di rotazione deve seguire anch´essa la durata del piano (4, 10, 15 o 20 anni) o deve durare dieci anni come stabilito dall´art. 243-ter del Tuel?
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