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Compenso revisore dei conti
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Quesito
Si richiede un parere in merito alla corretta determinazione del compenso del revisore dei conti e alle modalità di recupero di eventuali somme liquidate in eccedenza.
Con delibera di Consiglio comunale di nomina del Revisore (Ente con popolazione di circa 3.800 abitanti) veniva confermato il compenso già stanziato per il precedente organo di revisione, quantificandolo in euro 7.800,00 lordi annui.
Tuttavia, mentre il precedente professionista operava in regime fiscale ordinario, l'attuale revisore risulta iscritto al regime forfettario. Di conseguenza, il professionista ha emesso fatture annuali applicando un imponibile pari a euro 7.500,00 oltre alla maggiorazione del 4% per Cassa Previdenza (euro 300,00), per un totale fatturato di euro 7.800,00.
Ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno di concerto con il MEF del 21/12/2018, il limite massimo del compenso base annuo per la fascia demografica di appartenenza (da 3.000 a 4.999 abitanti) è fissato in euro 7.100,00 (al netto di cassa e IVA). La delibera di nomina non ha espressamente previsto, né motivato, l'applicazione delle maggiorazioni per spesa corrente o di investimento ex art. 1, comma 2 del citato decreto.
Alla luce di quanto sopra:
la disposizione del D.M. 21/12/2018 opera come norma imperativa inderogabile in aumento da parte dell'Ente, comportando la nullità parziale della delibera di Consiglio e la sostituzione di diritto della clausola sul compenso ex artt. 1339 e 1419 c.c.?
Se, accertato il superamento del tetto massimo di legge (euro 7.100,00 imponibile contro euro 7.500,00 liquidati), è corretto per l'Ufficio Ragioneria procedere al recupero dell'indebito oggettivo per le annualità pregresse, operando un conguaglio a debito del professionista in sede di liquidazione della prossima e ultima fattura?
Con delibera di Consiglio comunale di nomina del Revisore (Ente con popolazione di circa 3.800 abitanti) veniva confermato il compenso già stanziato per il precedente organo di revisione, quantificandolo in euro 7.800,00 lordi annui.
Tuttavia, mentre il precedente professionista operava in regime fiscale ordinario, l'attuale revisore risulta iscritto al regime forfettario. Di conseguenza, il professionista ha emesso fatture annuali applicando un imponibile pari a euro 7.500,00 oltre alla maggiorazione del 4% per Cassa Previdenza (euro 300,00), per un totale fatturato di euro 7.800,00.
Ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno di concerto con il MEF del 21/12/2018, il limite massimo del compenso base annuo per la fascia demografica di appartenenza (da 3.000 a 4.999 abitanti) è fissato in euro 7.100,00 (al netto di cassa e IVA). La delibera di nomina non ha espressamente previsto, né motivato, l'applicazione delle maggiorazioni per spesa corrente o di investimento ex art. 1, comma 2 del citato decreto.
Alla luce di quanto sopra:
la disposizione del D.M. 21/12/2018 opera come norma imperativa inderogabile in aumento da parte dell'Ente, comportando la nullità parziale della delibera di Consiglio e la sostituzione di diritto della clausola sul compenso ex artt. 1339 e 1419 c.c.?
Se, accertato il superamento del tetto massimo di legge (euro 7.100,00 imponibile contro euro 7.500,00 liquidati), è corretto per l'Ufficio Ragioneria procedere al recupero dell'indebito oggettivo per le annualità pregresse, operando un conguaglio a debito del professionista in sede di liquidazione della prossima e ultima fattura?
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