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Cancellazione del FAL

  • Finanza
  • Rendicontazione finanziaria e economica
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Quesito

La L. 20 aprile 2026, n. 50, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l´attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione", in particolare l'art. 3, comma 9-bis, che ha esteso anche ai Comuni tra i 10.000 e i 20.000 abitanti di accedere alla cancellazione degli anticipi di liquidità, ed ampliando i requisiti d'accesso anche agli Enti che, fruendo di un'apposita deroga, più volta rinnovata, abbiano accantonato una quota di pari entità nel Fondo anticipi di liquidità nell'esercizio 2025 anziché nell'esercizio 2024. Per quanto in premessa si chiede se questo Ente, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, avendo dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con delibera consiliare n. 25 del 31/7/2018 e avendo usufruito della proroghe dettate dal legislatore di contabilizzare il FAL già dal rendiconto 2022 e ultimo la L. n. 18/2024, di conversione del decreto Milleproroghe n. 215/2023, che ha differito al 2025 l'obbligo di accantonamento del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL), può usufruire della cancellazione del FAL?

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