Planning
Finanza
Scadenza del 2 marzo 2020
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: INTEGRAZIONE
Da oggi e sino al 31 marzo, e' possibile inviare al Ministero dell'Interno, esclusivamente per via telematica, e solo per gli enti che hanno inviato nel 2015 la certificazione per la concessione di un contributo in conto interessi sui mutui assunti per spese di investimento, un'ulteriore certificazione qualora siano intervenute variazioni sui dati originariamente trasmessi con la certificazione prodotta entro il 31 marzo 2016, per permettere la rideterminazione del contributo erariale attribuito. Nella ulteriore certificazione dovranno essere riportati solo i dati dei mutui per i quali e' intervenuta una variazione rispetto al dato precedentemente trasmesso. L´eventuale comunicazione di ulteriori mutui non indicati precedentemente nella certificazione prodotta entro il 31 marzo 2016 comporta l´automatica non validita' degli stessi ai fini del contributo erariale in conto interessi.
Art. 1, c. 540, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Da oggi e sino al 31 marzo, e' possibile inviare al Ministero dell'Interno, esclusivamente per via telematica, e solo per gli enti che hanno inviato nel 2015 la certificazione per la concessione di un contributo in conto interessi sui mutui assunti per spese di investimento, un'ulteriore certificazione qualora siano intervenute variazioni sui dati originariamente trasmessi con la certificazione prodotta entro il 31 marzo 2016, per permettere la rideterminazione del contributo erariale attribuito. Nella ulteriore certificazione dovranno essere riportati solo i dati dei mutui per i quali e' intervenuta una variazione rispetto al dato precedentemente trasmesso. L´eventuale comunicazione di ulteriori mutui non indicati precedentemente nella certificazione prodotta entro il 31 marzo 2016 comporta l´automatica non validita' degli stessi ai fini del contributo erariale in conto interessi.
Art. 1, c. 540, L. 23 dicembre 2014, n. 190