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Giustizia Tributaria: copia fotostatica e prova documentale

La copia fotostatica, nel processo, costituisce “prova” a tutti gli effetti, se non contestata in modo chiaro. Lo dicono i giudici della Commissione Tributaria della Regione Lombardia, i quali hanno accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, il contribuente si era limitato a contestare la produzione di documenti in copia, senza obiettare alcunché circa la loro conformità agli originali. La CTR ha sottolineato che, in tema di prova documentale, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo. La copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell’originale e la sua stessa efficacia probatoria se la sa conformità all’originale non viene contestata in modo chiaro ed univoco dalla parte contro cui è prodotta. Il principio fissato dall’art. 2712 codice civile è, infatti, applicabile anche al processo tributario.

Sentenza del 5/01/2021 n. 11/11 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

 

Portale della Giustizia Tributaria, rassegna sentenze del 15 febbraio 2021

 



 

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