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Validità dei documenti d´identità e di riconoscimento

L´ art. 7, commi 1 e 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 dispone che per i documenti di identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo la sua entrata in vigore, la nuova scadenza cade alla data corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
La disposizione, che non prevede alcuna deroga, si applica dunque a tutti i documenti di identità e di riconoscimento, comprese le patenti di guida.

Di seguito alleghiamo la CIRCOLARE 20 luglio 2012, n. 7 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.pdf

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