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Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende, anche, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall´Istituto
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INPS, Direzione Centrale Entrate Messaggio n. 12052 del 18 luglio 2012
OGGETTO: Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi.
L´art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 , pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012 - supplemento Ordinario n. 85, ha disposto che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende, anche, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall´Istituto.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della
denuncia contributiva rimane confermato all´ultimo giorno del mese.
Con riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli
adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).
Il Direttore Generale
Nori
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INPS, Direzione Centrale Entrate Messaggio n. 12052 del 18 luglio 2012
OGGETTO: Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi.
L´art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 , pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012 - supplemento Ordinario n. 85, ha disposto che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende, anche, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall´Istituto.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della
denuncia contributiva rimane confermato all´ultimo giorno del mese.
Con riferimento alle aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli
adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).
Il Direttore Generale
Nori