News dal web
Le norme restrittive sulle società partecipate
Di seguito riportiamo l´articolo 4 del dl 95/2012 e la relativa nota di lettura dell´ANCI in materia di società partecipate. Si segnala che tale decreto ha avviato l´iter di conversione in legge come AS 3396 presso la V Commissione del Senato.
Articolo 4 del dl 95/2012
Nota di lettura Anci
________________________________________
DISEGNO DI LEGGE
AS 3396
Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
Stralcio articolo
Articolo 4.
(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa` pubbliche)
1. Nei confronti delle societa` controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell´anno2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della societa` entro il 31 dicembre 2013;
b) all´alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014.
2. Ove l´amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le predette societa` non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, ne´ possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi gia` prestati dalle societa`, ove non vengano prodotti nell´ambito dell´amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle societa` che erogano servizi in favore dei cittadini, alle societa` che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell´articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche´ alle societa` di cui all´articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle societa` di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonche´ all´esigenza di assicurare l´efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. I consigli di amministrazione delle societa` di cui al comma 1 devono essere composti da non piu` di tre membri, di cui due dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime, per le societa` a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione della societa` controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa societa` controllante per le societa` a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della societa` controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all´amministrazione e alla societa` di appartenenza.
E` comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre societa` a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessita` delle attivita` svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione e` determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovra` assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime, per le societa` a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione della societa` controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa societa` controllante per le societa` a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attivita` di controllo interno. Resta fermo l´obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita` con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell´amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l´alta formazione tecnologica.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita` degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell´articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attivita` mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.
8. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l´affidamento diretto puo` avvenire solo a favore di societa` a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell´affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.
9. A decorrere dall´entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle societa` di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l´amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall´articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l´applicazione della disposizione piu` restrittiva prevista
dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l´articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall´anno 2013 le societa` di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita` nell´anno 2009.
11. A decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle societa` di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non puo` superare quello ordinariamente spettante per l´anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della societa` rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu` dei contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa` quotate ed alle loro controllate.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e` fatto divieto, a pena di nullita`, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra societa` a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano gia` costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorche´ scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
________________________________________
Nota di lettura dell´articolo 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
Il governo ha emanato il decreto legge 95/2012 - pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 6 luglio 2012 n. 156, che ha iniziato il suo iter di conversione in legge come AS 3396 - per la revisione della spesa pubblica andando ad incidere in maniera significativa anche sulle società pubbliche.
L´articolo 4 del succitato decreto rubricato Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, interviene con specifiche misure restrittive in materia di società partecipate direttamente ed indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.
Il comma 1 dell´articolo 4 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, che nell´anno 2011 hanno conseguito un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, devono essere sciolte entro il 31 dicembre 2013 ovvero privatizzate con procedura di evidenza pubblica- in questo caso entro il 30 giugno 2013 - cedendone le partecipazioni detenute al 7 luglio 2012 con contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il comma 2 dispone che nel caso di inerzia dell´amministrazione nella liquidazione o cessione delle società, a decorrere dal 1° gennaio 2014 queste ultime non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, se non effettuati in economia, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Il comma 3 prevede che le disposizioni dell´articolo in commento - salvo quelle inerenti i componenti dei Consigli di amministrazione, di cui al comma 5 - non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi del codice appalti s.m.i., a Consip e Sogei ed alle società di cui al comma 1 individuate con specifico DPCM per compiti di tutela della riservatezza e sicurezza dei dati e per assicurare l´efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo.
Il comma 4 stabilisce che i Consigli di Amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri.
Per le società a partecipazione diretta, due membri devono essere dipendenti dell´amministrazione socia o di quella con poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime.
Per le società a partecipazione indiretta due membri devono essere scelti tra dipendenti dell´amministrazione che partecipa nella società controllante o quella con poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime e dipendenti della stessa società controllante.
I dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all´amministrazione e alla società di appartenenza. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato.
In luogo del Consiglio di Amministrazione è comunque consentita la nomina di un amministratore unico.
La disposizione in commento decorre dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione, successivo al 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto).
Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, per le altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta i Consigli di Amministrazione devono essere composti da tre o cinque membri, secondo la complessità delle attività svolte.
Nel caso di Consigli di Amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata ai sensi del comma precedente.
Per le società a partecipazione diretta, nel caso di Consigli di Amministrazione composti da cinque membri la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime.
Per quelle a partecipazione indiretta invece sempre nel caso di Consigli di Amministrazione composti da cinque membri, almeno tre membri devono essere scelti tra dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, d´intesa tra le stesse, e dipendenti della stessa società controllante. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l´obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione in commento decorre dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione successivo al 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto).
Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo da enti di diritto privato, anche mediante convenzioni, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con quella comunitaria. Gli enti di cui agli artt. da 11 a 42 del cc (enti locali, persone giuridiche private, società, associazioni, fondazioni e comitati) che forniscono servizi all´amministrazione a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l´alta formazione tecnologica.
Il comma 7 sancisce, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato beni e servizi strumentali alla propria attività, mediante le procedure concorrenziali previste dal codice appalti.
Il comma 8 prevede che dal 1° gennaio 2014 l´affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200 mila euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.
Il comma 9 prevede che dal 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano i limiti alle assunzioni previsti per le amministrazioni controllanti, che sono quindi estesi anche alle società indirettamente controllate. Per le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato ISTAT della pubblica amministrazione, resta fermo, sino al 7 luglio 2012, quanto previsto dall´articolo 9, comma 29, del decreto legge 78/2012 smi.
Salva comunque l´applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18 c. 2 dl 11/08 smi).
Il comma 10 dispone che dall´anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell´anno 2009.
Il comma 11 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l´anno 2011.
Il comma 12 prevede che le amministrazioni vigilanti verificano il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti. In caso di violazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.
Il comma 13 esclude dall´applicazione dalle disposizioni contenute nell´articolato, le società quotate e loro controllate.
Il comma 14 dispone che, sempre dal 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto), è fatto divieto, a pena di nullità, inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, ed amministrazioni statali. Tali clausole perdono efficacia dalla predetta data, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali.
Articolo 4 del dl 95/2012
Nota di lettura Anci
________________________________________
DISEGNO DI LEGGE
AS 3396
Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
Stralcio articolo
Articolo 4.
(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa` pubbliche)
1. Nei confronti delle societa` controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell´anno2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della societa` entro il 31 dicembre 2013;
b) all´alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014.
2. Ove l´amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le predette societa` non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, ne´ possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi gia` prestati dalle societa`, ove non vengano prodotti nell´ambito dell´amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle societa` che erogano servizi in favore dei cittadini, alle societa` che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell´articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche´ alle societa` di cui all´articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle societa` di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonche´ all´esigenza di assicurare l´efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. I consigli di amministrazione delle societa` di cui al comma 1 devono essere composti da non piu` di tre membri, di cui due dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime, per le societa` a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione della societa` controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa societa` controllante per le societa` a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della societa` controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all´amministrazione e alla societa` di appartenenza.
E` comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre societa` a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessita` delle attivita` svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione e` determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovra` assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime, per le societa` a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione della societa` controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa societa` controllante per le societa` a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attivita` di controllo interno. Resta fermo l´obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita` con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell´amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l´alta formazione tecnologica.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita` degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell´articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attivita` mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.
8. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l´affidamento diretto puo` avvenire solo a favore di societa` a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell´affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.
9. A decorrere dall´entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle societa` di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l´amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall´articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l´applicazione della disposizione piu` restrittiva prevista
dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l´articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall´anno 2013 le societa` di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita` nell´anno 2009.
11. A decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle societa` di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non puo` superare quello ordinariamente spettante per l´anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della societa` rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu` dei contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa` quotate ed alle loro controllate.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e` fatto divieto, a pena di nullita`, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra societa` a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano gia` costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorche´ scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
________________________________________
Nota di lettura dell´articolo 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
Il governo ha emanato il decreto legge 95/2012 - pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 6 luglio 2012 n. 156, che ha iniziato il suo iter di conversione in legge come AS 3396 - per la revisione della spesa pubblica andando ad incidere in maniera significativa anche sulle società pubbliche.
L´articolo 4 del succitato decreto rubricato Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, interviene con specifiche misure restrittive in materia di società partecipate direttamente ed indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.
Il comma 1 dell´articolo 4 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, che nell´anno 2011 hanno conseguito un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, devono essere sciolte entro il 31 dicembre 2013 ovvero privatizzate con procedura di evidenza pubblica- in questo caso entro il 30 giugno 2013 - cedendone le partecipazioni detenute al 7 luglio 2012 con contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il comma 2 dispone che nel caso di inerzia dell´amministrazione nella liquidazione o cessione delle società, a decorrere dal 1° gennaio 2014 queste ultime non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, se non effettuati in economia, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Il comma 3 prevede che le disposizioni dell´articolo in commento - salvo quelle inerenti i componenti dei Consigli di amministrazione, di cui al comma 5 - non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi del codice appalti s.m.i., a Consip e Sogei ed alle società di cui al comma 1 individuate con specifico DPCM per compiti di tutela della riservatezza e sicurezza dei dati e per assicurare l´efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo.
Il comma 4 stabilisce che i Consigli di Amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri.
Per le società a partecipazione diretta, due membri devono essere dipendenti dell´amministrazione socia o di quella con poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime.
Per le società a partecipazione indiretta due membri devono essere scelti tra dipendenti dell´amministrazione che partecipa nella società controllante o quella con poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime e dipendenti della stessa società controllante.
I dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all´amministrazione e alla società di appartenenza. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato.
In luogo del Consiglio di Amministrazione è comunque consentita la nomina di un amministratore unico.
La disposizione in commento decorre dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione, successivo al 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto).
Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, per le altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta i Consigli di Amministrazione devono essere composti da tre o cinque membri, secondo la complessità delle attività svolte.
Nel caso di Consigli di Amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata ai sensi del comma precedente.
Per le società a partecipazione diretta, nel caso di Consigli di Amministrazione composti da cinque membri la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d´intesa tra le amministrazioni medesime.
Per quelle a partecipazione indiretta invece sempre nel caso di Consigli di Amministrazione composti da cinque membri, almeno tre membri devono essere scelti tra dipendenti dell´amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, d´intesa tra le stesse, e dipendenti della stessa società controllante. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l´obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione in commento decorre dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione successivo al 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto).
Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo da enti di diritto privato, anche mediante convenzioni, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con quella comunitaria. Gli enti di cui agli artt. da 11 a 42 del cc (enti locali, persone giuridiche private, società, associazioni, fondazioni e comitati) che forniscono servizi all´amministrazione a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l´alta formazione tecnologica.
Il comma 7 sancisce, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato beni e servizi strumentali alla propria attività, mediante le procedure concorrenziali previste dal codice appalti.
Il comma 8 prevede che dal 1° gennaio 2014 l´affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200 mila euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.
Il comma 9 prevede che dal 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano i limiti alle assunzioni previsti per le amministrazioni controllanti, che sono quindi estesi anche alle società indirettamente controllate. Per le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato ISTAT della pubblica amministrazione, resta fermo, sino al 7 luglio 2012, quanto previsto dall´articolo 9, comma 29, del decreto legge 78/2012 smi.
Salva comunque l´applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18 c. 2 dl 11/08 smi).
Il comma 10 dispone che dall´anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell´anno 2009.
Il comma 11 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l´anno 2011.
Il comma 12 prevede che le amministrazioni vigilanti verificano il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti. In caso di violazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.
Il comma 13 esclude dall´applicazione dalle disposizioni contenute nell´articolato, le società quotate e loro controllate.
Il comma 14 dispone che, sempre dal 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto), è fatto divieto, a pena di nullità, inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, ed amministrazioni statali. Tali clausole perdono efficacia dalla predetta data, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali.