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Imu e istanze di interpello. La competenza è del Comune
L´indicazione segue la circostanza per cui agli enti locali sono riservate, dalle norme relative all´imposta sugli immobili, le attività di accertamento e riscossione
Interlocutori del contribuente, per gli interpelli sull´Imu, sono i Comuni. L´indicazione, contenuta nella risoluzione n. 73/E, ribadisce il principio, già espresso dal Dpf, per cui la decisione sulle istanze relative all´applicazione di norme in materia di tributi locali spetta all´ente titolare di potestà impositiva.
Di seguito riportaimo la Risoluzione del 06/07/2012 n. 73 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
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Risoluzione del 06/07/2012 n. 73 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione delle norme che disciplinano l´Imposta Municipale propria (IMU)
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Direzione Regionale del ... ha trasmesso l´istanza di interpello con la quale TIZIA, residente nel Comune ALFA, ha chiesto di conoscere l´orientamento di questa Agenzia in merito ad alcune modalità applicative della nuova imposta municipale.
In particolare, l´istante dichiara di essere proprietaria di una quota, pari al 33%, di un immobile sito nel comune BETA e nel quale risiedono i due fratelli. TIZIA chiede, pertanto, quale sia il trattamento fiscale che debba scontare la proprietà parziale dell´appartamento ai fini IMU, in applicazione delle norme di riferimento.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L´istante, rilevando di non avere altre proprietà immobiliari oltre a quella oggetto dell´interpello e di non poter procedere alla vendita dell´appartamento in questione in quanto il medesimo è abitato dai fratelli, ritiene di dover pagare l´IMU fruendo delle agevolazioni previste per l´abitazione principale, sebbene non abbia la residenza nello stesso comune dove si trova l´immobile soggetto a tassazione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L´istanza di interpello proposta afferisce ad aspetti gestionali dell´imposta municipale propria istituita con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la cui applicazione, che era prevista a decorrere dal 2014, è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dall´anno 2012 dall´art. 13, comma 1, del DL 6 dicembre 2012 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il citato art. 13, comma 2, individua il presupposto impositivo dell´IMU nel possesso di immobili di cui all´art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l´abitazione principale e le eventuali pertinenze della stessa.
Inoltre, la norma in questione, ex comma 11 ultimo capoverso, afferma che "le attività di accertamento e di riscossione dell´imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d´imposta, interessi e sanzioni".
Al riguardo, tenuto conto che la richiamata disposizione riserva le attività di accertamento e riscossione dell´imposta erariale ai comuni, deve ritenersi applicabile al caso di specie, sentito anche il parere del Dipartimento delle Finanze - Direzione del Federalismo Fiscale, la Risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002, nella quale si afferma che "ove l´istanza di interpello concerna l´applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all´ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l´esercizio dei poteri di accertamento del tributo.".
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Interlocutori del contribuente, per gli interpelli sull´Imu, sono i Comuni. L´indicazione, contenuta nella risoluzione n. 73/E, ribadisce il principio, già espresso dal Dpf, per cui la decisione sulle istanze relative all´applicazione di norme in materia di tributi locali spetta all´ente titolare di potestà impositiva.
Di seguito riportaimo la Risoluzione del 06/07/2012 n. 73 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
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Risoluzione del 06/07/2012 n. 73 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione delle norme che disciplinano l´Imposta Municipale propria (IMU)
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Direzione Regionale del ... ha trasmesso l´istanza di interpello con la quale TIZIA, residente nel Comune ALFA, ha chiesto di conoscere l´orientamento di questa Agenzia in merito ad alcune modalità applicative della nuova imposta municipale.
In particolare, l´istante dichiara di essere proprietaria di una quota, pari al 33%, di un immobile sito nel comune BETA e nel quale risiedono i due fratelli. TIZIA chiede, pertanto, quale sia il trattamento fiscale che debba scontare la proprietà parziale dell´appartamento ai fini IMU, in applicazione delle norme di riferimento.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L´istante, rilevando di non avere altre proprietà immobiliari oltre a quella oggetto dell´interpello e di non poter procedere alla vendita dell´appartamento in questione in quanto il medesimo è abitato dai fratelli, ritiene di dover pagare l´IMU fruendo delle agevolazioni previste per l´abitazione principale, sebbene non abbia la residenza nello stesso comune dove si trova l´immobile soggetto a tassazione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L´istanza di interpello proposta afferisce ad aspetti gestionali dell´imposta municipale propria istituita con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la cui applicazione, che era prevista a decorrere dal 2014, è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dall´anno 2012 dall´art. 13, comma 1, del DL 6 dicembre 2012 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il citato art. 13, comma 2, individua il presupposto impositivo dell´IMU nel possesso di immobili di cui all´art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l´abitazione principale e le eventuali pertinenze della stessa.
Inoltre, la norma in questione, ex comma 11 ultimo capoverso, afferma che "le attività di accertamento e di riscossione dell´imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d´imposta, interessi e sanzioni".
Al riguardo, tenuto conto che la richiamata disposizione riserva le attività di accertamento e riscossione dell´imposta erariale ai comuni, deve ritenersi applicabile al caso di specie, sentito anche il parere del Dipartimento delle Finanze - Direzione del Federalismo Fiscale, la Risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002, nella quale si afferma che "ove l´istanza di interpello concerna l´applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all´ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l´esercizio dei poteri di accertamento del tributo.".
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.