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Elezioni Comunali
In tema di elezioni comunali, in mancanza di una norma che stabilisca con quale criterio effettuare gli arrotondamenti, è necessario ricorrere al criterio che normalmente si adotta in casi analoghi e cioè quello dell´arrotondamento per difetto laddove il decimale non sia superiore alla metà dell´unità di riferimento o per eccesso in caso superi detta soglia.
______________________________________
N. 03137/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02007/2011 REG.RIC.
N. 02008/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti ed iscritti ai numeri di registro generale 2007 e 2008 del 2011, proposti da:
Giuseppe Bova e Giuseppe Carrara, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Ravizzoli, Rossana Colombo, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza. Grandi 4;
contro
Comune di Limbiate non costituito in giudizio;
quanto al ricorso n. 2007 del 2011:
per la correzione dei risultati delle operazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio Comunale di Limbiate del 2011 con nomina di Bova Giuseppe in luogo dell´ultimo degli eletti nelle liste collegate al Sindaco eletto;
quanto al ricorso n. 2008 del 2011
per la correzione dei risultati delle operazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio Comunale di Limbiate del 2011 con nomina di Carrara Giuseppe in luogo dell´ultimo degli eletti nelle liste collegate al Sindaco eletto;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno entrambi partecipato alle consultazioni elettorali per l´elezione del Consiglio comunale e del Sindaco di Limbiate quali candidati alla carica di consigliere comunale nell´ambito della lista " Il Popolo della Libertà Berlusconi per Picozzi" collegata al candidato sindaco Eugenio Vincenzo Picozzi non risultato eletto.
All´esito delle votazioni conclusesi con le operazioni di ballottaggio, l´ufficio centrale elettorale ha attribuito alle liste collegate al candidato sindaco eletto 15 seggi, mentre alle liste collegate al candidato sindaco Picozzi, sconfitto al ballottaggio ne ha assegnati 8 oltre ad ulteriore seggio alle liste collegate al candidato sindaco non eletto Carlo Schieppati che è stato dichiarato eletto come consigliere comunale in base alla norma che prevede l´assegnazione prioritaria del seggio di consigliere al candidato sindaco non eletto.
Nell´unico motivo di ricorso comune ad entrambi si contesta l´applicazione che è stata data dall´ufficio elettorale dell´art. 73,comma 10, D.lgs. 2672000 circa la percentuale del 60% dei consiglieri comunali che deve essere riconosciuta alle liste collegate al Sindaco eletto laddove abbiano raggiunto almeno il 40% dei voti e nessuna lista o gruppo di liste concorrenti abbiano superato il 50% dei voti validi espressi.
Applicando in modo aritmetico la percentuale prevista dalla legge alla maggioranza sarebbero spettati 14,40 consiglieri, cosicchè l´ufficio elettorale ha arrotondato per eccesso portando a 15 i consiglieri della maggioranza.
Pur in mancanza di una norma che precisi in quale modo debbano essere effettuati gli arrotondamenti, viene contestata la scelta dell´ufficio elettorale poiché in tale modo si comprimerebbero ancor più i diritti della minoranza già penalizzati dall´attribuzione del premio di maggioranza.
Nessuno si costituiva per il Comune di Limbiate né quanto ai controinteressati cui era stato notificato il ricorso.
Il ricorso è fondato.
In mancanza di una norma che stabilisca con quale criterio effettuare gli arrotondamenti è necessario ricorrere al criterio che normalmente si adotta in casi analoghi e cioè quello dell´arrotondamento per difetto laddove il decimale non sia superiore alla metà dell´unità di riferimento o per eccesso in caso superi detta soglia.
Si tratta di un criterio logico in mancanza di più specifiche indicazioni ( si veda ad esempio l´art. 15,comma 13 nr. 7, L. 10868 in tema di elezioni per il consiglio regionale dove è previsto in modo espresso che l´arrotondamento per l´assegnazione del premio di maggioranza deve essere sempre all´unità inferiore ) che appare ispirato anche a ragioni di equità.
In ogni caso non sembra potersi affermare l´esistenza di un criterio che preveda l´arrotondamento per eccesso in ogni caso dal momento che nell´unico caso in cui il legislatore in materia elettorale ha voluto fissare un criterio per l´arrotondamento del numero dei seggi in attuazione del premio di maggioranza ha utilizzato il criterio opposto come risulta dall´art. 15 L. 10868 sopra richiamato.
Peraltro lo stesso criterio è stato adottato per l´elezione al consiglio comunale per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per l´elezione del consiglio provinciale sempre in tema di attribuzione del premio di maggioranza.
Di conseguenza dovrà essere assegnato alla minoranza l´ulteriore seggio che deriva dal corretto calcolo del premio di maggioranza che comporta un´attribuzione di 14 e non di 15 seggi alle liste collegate con il Sindaco eletto.
Quanto al nominativo di colui cui va attribuito il seggio assegnato in più alla minoranza bisogna far riferimento alle risultanze del verbale delle operazioni dell´ufficio centrale elettorale da cui risulta che. Bova Giuseppe aveva ottenuto una cifra elettorale individuale pari a 2817, mentre quella di Carrara Giuseppe era pari a 2611.
Pertanto rispetto ai due ricorrenti entrambi candidati con aspirazione ad ottenere la nomina a consigliere comunale la preferenza deve essere attribuita a Bova Giuseppe che ha ottenuto un maggior numero di preferenze come risulta dalla più alta cifra individuale.
La novità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 03137/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02007/2011 REG.RIC.
N. 02008/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti ed iscritti ai numeri di registro generale 2007 e 2008 del 2011, proposti da:
Giuseppe Bova e Giuseppe Carrara, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Ravizzoli, Rossana Colombo, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza. Grandi 4;
contro
Comune di Limbiate non costituito in giudizio;
quanto al ricorso n. 2007 del 2011:
per la correzione dei risultati delle operazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio Comunale di Limbiate del 2011 con nomina di Bova Giuseppe in luogo dell´ultimo degli eletti nelle liste collegate al Sindaco eletto;
quanto al ricorso n. 2008 del 2011
per la correzione dei risultati delle operazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio Comunale di Limbiate del 2011 con nomina di Carrara Giuseppe in luogo dell´ultimo degli eletti nelle liste collegate al Sindaco eletto;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno entrambi partecipato alle consultazioni elettorali per l´elezione del Consiglio comunale e del Sindaco di Limbiate quali candidati alla carica di consigliere comunale nell´ambito della lista " Il Popolo della Libertà Berlusconi per Picozzi" collegata al candidato sindaco Eugenio Vincenzo Picozzi non risultato eletto.
All´esito delle votazioni conclusesi con le operazioni di ballottaggio, l´ufficio centrale elettorale ha attribuito alle liste collegate al candidato sindaco eletto 15 seggi, mentre alle liste collegate al candidato sindaco Picozzi, sconfitto al ballottaggio ne ha assegnati 8 oltre ad ulteriore seggio alle liste collegate al candidato sindaco non eletto Carlo Schieppati che è stato dichiarato eletto come consigliere comunale in base alla norma che prevede l´assegnazione prioritaria del seggio di consigliere al candidato sindaco non eletto.
Nell´unico motivo di ricorso comune ad entrambi si contesta l´applicazione che è stata data dall´ufficio elettorale dell´art. 73,comma 10, D.lgs. 2672000 circa la percentuale del 60% dei consiglieri comunali che deve essere riconosciuta alle liste collegate al Sindaco eletto laddove abbiano raggiunto almeno il 40% dei voti e nessuna lista o gruppo di liste concorrenti abbiano superato il 50% dei voti validi espressi.
Applicando in modo aritmetico la percentuale prevista dalla legge alla maggioranza sarebbero spettati 14,40 consiglieri, cosicchè l´ufficio elettorale ha arrotondato per eccesso portando a 15 i consiglieri della maggioranza.
Pur in mancanza di una norma che precisi in quale modo debbano essere effettuati gli arrotondamenti, viene contestata la scelta dell´ufficio elettorale poiché in tale modo si comprimerebbero ancor più i diritti della minoranza già penalizzati dall´attribuzione del premio di maggioranza.
Nessuno si costituiva per il Comune di Limbiate né quanto ai controinteressati cui era stato notificato il ricorso.
Il ricorso è fondato.
In mancanza di una norma che stabilisca con quale criterio effettuare gli arrotondamenti è necessario ricorrere al criterio che normalmente si adotta in casi analoghi e cioè quello dell´arrotondamento per difetto laddove il decimale non sia superiore alla metà dell´unità di riferimento o per eccesso in caso superi detta soglia.
Si tratta di un criterio logico in mancanza di più specifiche indicazioni ( si veda ad esempio l´art. 15,comma 13 nr. 7, L. 10868 in tema di elezioni per il consiglio regionale dove è previsto in modo espresso che l´arrotondamento per l´assegnazione del premio di maggioranza deve essere sempre all´unità inferiore ) che appare ispirato anche a ragioni di equità.
In ogni caso non sembra potersi affermare l´esistenza di un criterio che preveda l´arrotondamento per eccesso in ogni caso dal momento che nell´unico caso in cui il legislatore in materia elettorale ha voluto fissare un criterio per l´arrotondamento del numero dei seggi in attuazione del premio di maggioranza ha utilizzato il criterio opposto come risulta dall´art. 15 L. 10868 sopra richiamato.
Peraltro lo stesso criterio è stato adottato per l´elezione al consiglio comunale per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per l´elezione del consiglio provinciale sempre in tema di attribuzione del premio di maggioranza.
Di conseguenza dovrà essere assegnato alla minoranza l´ulteriore seggio che deriva dal corretto calcolo del premio di maggioranza che comporta un´attribuzione di 14 e non di 15 seggi alle liste collegate con il Sindaco eletto.
Quanto al nominativo di colui cui va attribuito il seggio assegnato in più alla minoranza bisogna far riferimento alle risultanze del verbale delle operazioni dell´ufficio centrale elettorale da cui risulta che. Bova Giuseppe aveva ottenuto una cifra elettorale individuale pari a 2817, mentre quella di Carrara Giuseppe era pari a 2611.
Pertanto rispetto ai due ricorrenti entrambi candidati con aspirazione ad ottenere la nomina a consigliere comunale la preferenza deve essere attribuita a Bova Giuseppe che ha ottenuto un maggior numero di preferenze come risulta dalla più alta cifra individuale.
La novità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)