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Assoggettamento di opere e di interventi
L´assoggettamento di opere e di interventi alla valutazione di impatto ambientale si fonda sull´incidenza sugli elementi naturalistici del territorio
Il concetto di impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno invasiva e penetrante: la valutazione stabilisce quindi se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali e dell'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera. Sullo stesso criterio sono improntati i commi 4 e 5 dell´art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, emendato dal D.Lgs. n. 128/2010, laddove, nell´assoggettare l´opera alla valutazione d´impatto ambientale, demanda all´autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, di verificare se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente.
Rif. Sentenza n. 152 del 26 aprile 2012 Tar Umbria, sezione I.
Il concetto di impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno invasiva e penetrante: la valutazione stabilisce quindi se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali e dell'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera. Sullo stesso criterio sono improntati i commi 4 e 5 dell´art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, emendato dal D.Lgs. n. 128/2010, laddove, nell´assoggettare l´opera alla valutazione d´impatto ambientale, demanda all´autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, di verificare se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente.
Rif. Sentenza n. 152 del 26 aprile 2012 Tar Umbria, sezione I.