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Imposta di soggiorno
In tema di tassa di soggiorno i gestori delle strutture ricettive non sono i soggetti passivi del tributo ex art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, ma hanno obblighi strumentali
Gli obblighi posti a carico dei gestori delle strutture ricettive in materia di tassa di soggiorno non comportano assunzione dell´obbligo di pagamento in proprio dell´obbligazione tributaria, ma semplicemente dell´obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno. L´obbligo di versamento dell´imposta cui è tenuto il gestore della struttura ricettiva sussiste nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell´ospite alloggiato. Il gestore della struttura ricettiva non assume dunque il ruolo di sostituto o di responsabile d´imposta ai sensi dell´art. 64 del D.P.R. n° 600 del 1973. Correttamente ai gestori delle strutture ricettive possono invece essere riferiti gli obblighi strumentali, tra cui gli obblighi di dichiarazione di cui all´art. 6 del regolamento impugnato.
Rif. Sentenza n. 653 del 10 maggio 2012, Tar Veneto, sezione III.
Gli obblighi posti a carico dei gestori delle strutture ricettive in materia di tassa di soggiorno non comportano assunzione dell´obbligo di pagamento in proprio dell´obbligazione tributaria, ma semplicemente dell´obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno. L´obbligo di versamento dell´imposta cui è tenuto il gestore della struttura ricettiva sussiste nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell´ospite alloggiato. Il gestore della struttura ricettiva non assume dunque il ruolo di sostituto o di responsabile d´imposta ai sensi dell´art. 64 del D.P.R. n° 600 del 1973. Correttamente ai gestori delle strutture ricettive possono invece essere riferiti gli obblighi strumentali, tra cui gli obblighi di dichiarazione di cui all´art. 6 del regolamento impugnato.
Rif. Sentenza n. 653 del 10 maggio 2012, Tar Veneto, sezione III.