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Soppressione del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS)
In riferimento all'obbligo, finora previsto, dell'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), si segnala che il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 - convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82), che riportiamo di seguito - ha, tra l'altro, modificato alcune disposizione del Codice in materia di protezione di dati personali, sopprimendo in particolare, dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza, proprio il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS).
Pertanto, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno.
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012)
[omissis]
Art. 45 Semplificazioni in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.";
b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.
[omissis]
Pertanto, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno.
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012)
[omissis]
Art. 45 Semplificazioni in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.";
b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.
[omissis]