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ANCITEL: Chi, come e quando deve pagare la Tari

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi è sottoposto alla tassa

La Tari (tassa sui rifiuti) è uno dei tributi locali che procurano più gettito ai Comuni essendo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi è tenuto a pagarlo. Quali le sue caratteristiche, scadenze e modalità di versamento? Di seguito le cose più importanti da sapere. La Tari è calcolata su base annuale e il pagamento è suddiviso in due semestri stabiliti dal Comune di appartenenza. La normativa prevede diverse modalità di determinazione delle tariffe:

*Il criterio più seguito è il cosiddetto ‘metodo normalizzato’ che prevede:

– per le utenze domestiche una tassazione sia in base alla superficie occupata che in base al numero degli occupanti;

– per le utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere) si tiene conto delle superfici e della categoria di appartenenza dell’attività svolta nel locale o area.

*Il documento di pagamento della tariffa comprende:

– una quota fissa, legata ai costi sostenuti per l’erogazione del servizio;

– una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti prodotti e smaltiti.

– Un’altra modalità per calcolare le tariffe è basata sull’utilizzo di un sistema simile a quello della soppressa Tarsu, che non tiene conto per l’utenza domestica del numero dei componenti e prescinde dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile.

*Aumenta, infine, il numero dei Comuni che applica la ‘tariffa corrispettivo’, che dovrebbe tener conto della quantità dei rifiuti conferiti dal singolo utente.

La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. E’ invece possibile richiedere al proprio Comune l’esenzione dal pagamento nei seguenti casi:

– detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi. In questo caso la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie);

– aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (come balconi e terrazze scoperte) o aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad es. scale, portici ecc.);

– superfici non suscettibili di produrre rifiuti o per le quali vi è l’obbligo di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti, come quelle dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati.

 

ANCITEL, Il Giornale dei Comuni, 10 marzo 2017

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