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Sindacati, per diritti d'informazione e diritto d'accesso regole diverse
L'esercizio del diritto di accesso dei sindacati non puo' costituire una forma di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attivita' della pubblica amministrazione datrice di lavoro, cosi' come previsto esplicitamente dall'articolo 24, comma 3, della l.n.241/90, in base al quale non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Pertanto l'interesse del sindacato, oltre che qualificato, deve essere attuale e concreto, corrispondente ad un situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere.