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Comuni e comunità montane, servizi associati da certificare

Le unioni di comuni e le comunità montane ai fini della certificazione, relativa ai servizi gestiti in forma associata per l'anno 2012, si avvalgono dei modelli approvati con decreto del Ministro dell'interno 17 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2007.

Per l'anno 2012, con l'intesa sancita con atto n. 41 del 15 marzo 2012, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto, Calabria e Sardegna.

Le unioni di comuni e le comunita' montane devono trasmettere all'Ufficio Sportello Unioni della Direzione Centrale della Finanza Locale, in via ordinaria e contestualmente via e-mail, i certificati entro il termine del 30 settembre 2012 (fa fede il timbro postale).

Di seguito riportiamo il Decreto Ministero interno 08 maggio 2012 pubblicato in G.U. n. 109, dell'11 maggio 2012.
________________________________________

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 maggio 2012
Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle
comunita' montane, per i servizi gestiti in forma associata.
(12A05471)

IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di
Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi
criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno
dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, e'
riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per
l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva
dello Stato;
Vista l'ulteriore intesa n. 42 del 15 marzo 2012, con la quale e'
stato concordato, per l'anno 2012, di fissare nel 6,50% la
percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del
Ministero dell'interno;
Considerato che per l'anno 2012, con l'intesa sancita con atto n.
41 del 15 marzo 2012, sono state individuate quali destinatarie delle
risorse statali le seguenti regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria,
Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto,
Calabria e Sardegna;
Visto che l'art. 7, della citata intesa 936/2006, prevede che nei
territori delle regioni che non sono individuate, nell'anno di
riferimento, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, tra quelle
partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via
sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro
dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto
del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;
Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n.
289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre
dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle
stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo
conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita'
montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunita'
montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla
certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per
l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello
stesso anno;
Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che
le unioni di comuni e le comunita' montane svolgenti l'esercizio
associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione
relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in
gestione associata, al fine di determinare la quota parte del
contributo statale ad esse spettanti;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in
sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei
comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero
dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di
servizi comunali alle comunita' montane o di variazione del numero
degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di
comuni e le comunita' montane, entro il termine di cui all'art. 2,
comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo
statale;
Considerato che in particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad
apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei
modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo
5;
Visto il comma 5 dell'art. 5 secondo il quale la quota di
contributo di cui al comma 1 del predetto articolo e' rideterminato
ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in
conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata
attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane nonche' in
relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di
parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;
Preso atto che non sono intervenute modifiche normative concernenti
le certificazioni per i servizi gestiti in forma associata da parte
delle unioni di comuni e comunita' montane e quindi non risulta
necessario approvare ulteriori modelli certificativi;

Decreta:

Art. 1
Le unioni di comuni e le comunita' montane ai fini della
certificazione, relativa ai servizi gestiti in forma associata per
l'anno 2012, si avvalgono dei modelli approvati con decreto del
Ministro dell'interno 17 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.124 del 30 maggio 2007.

Art. 2
Le unioni di comuni e le comunita' montane devono trasmettere
all'Ufficio Sportello Unioni della Direzione Centrale della Finanza
Locale, in via ordinaria e contestualmente via e-mail, i certificati
entro il termine del 30 settembre 2012 (fa fede il timbro postale).
Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione
presentata nell'anno 2011 gli enti devono inviare l'allegato «E»
entro i medesimi termini. Al fine della trasmissione via e-mail
verranno indicati gli indirizzi informatici utili tramite comunicato
pubblicato sul sito ufficiale della Direzione Centrale della Finanza
Locale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2012

Il direttore centrale: Verde

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