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TAR Campania: le mega-antenne per cellulari non devono rispettare le distanze

L'impianto è assimilabile alle opere di urbanizzazione primaria, pertanto non è applicabile la normativa sulle distanze minime previste per i comuni manufatti edilizi

 

La mega-antenna per cellulari si può fare, parola di TAR Campania che con la sentenza 1146/2016 (allegata all’articolo della fonte) pubblicata dalla settima sezione, ha confermato che il Comune non può bloccare i lavori del colosso delle telecomunicazioni, poiché l'impianto in questione, secondo la legge, è assimilabile alle opere di urbanizzazione primaria, pertanto non è applicabile la normativa sulle distanze previste per i comuni manufatti edilizi.

L'azienda si era vista bloccare dal Comune l'installazione di un impianto di trasmissione che, a detta dell'amministrazione, ricadeva in zona interdetta dal regolamento comunale in materia e non era conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

In realtà, chiarisce il Tribunale Amministrativo campano, le ragioni ostative addotte dall'amministrazione per rigettare l'istanza non risultano validamente legittime.

La motivazione del diniego del Comune appare generica e inidonea a sostenere il rigetto della sanatoria, poiché non riporta la disposizione violata né l'oggetto della predetta incompatibilità regolamentare.

Occorre poi precisare che, in base all'art. 86, co. 3, del d. lgs. n. 259 del 2003, gli impianti in questione sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria: nel caso di specie, l'impianto fuori terra consisterebbe poi nella sola antenna in quante non risultano ulteriori opere edilizie che abbiano rilevante valore edilizio-urbanistico essendo quelle già compiute interrate.

Tale circostanza, dedotta nel ricorso e non specificamente contestata dal Comune, viene confermata nel provvedimento impugnato ove si dà conto che le armature del basamento sono al di sotto del piano campagna.

Trattandosi dunque di impianto di pubblica utilità privo di annesse e significative opere edilizie il Collegio ritiene, in accordo con l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza, che non sia applicabile la normativa sulle distanze previste per i comuni manufatti edilizi.

Di Lucia Izzo

 

Da: www.studiocataldi.it

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