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Equitalia: cartella nulla se non è comprensibile da tutti

Solo un tecnico tributario conosce tassi e percentuale della riscossione, ma la pretesa va valutata in base alla comprensione dell'uomo medio

 

I cittadini, in quanto destinatari degli atti, devono essere messi in grado di comprendere la pretesa azionata dal'agente di riscossione che per tali motivi dovrà essere chiara e comprensibile.

La cartella di Equitalia dovrà pertanto essere dichiarata nulla se manca l'indicazione del tasso di interesse e della percentuale relativa al compenso di riscossione.

Lo ha stabilito la Ctp di Lecce, quinta sezione, nella sentenza n. 620/2016 accogliendo parzialmente il gravame promosso da una cooperativa che aveva ricevuto da Equitalia una cartella di pagamento relativa a Iva, Ires e Irap, con annessi interessi e sanzioni.

Dinnanzi alla Commissione provinciale, la ricorrente assume il difetto di motivazione nonché l'illegittimità della cartella "per eccessività dell'aggio applicato" chiedendone l'annullamento.

Richiesta accolta dalla Ctp limitatamente agli interessi e all'aggio: per i primi, l'atto omette di indicare il tasso, non consentendo così di monitorare la correttezza dell'operato di Equitalia, e lo sesso vale per il compenso di riscossione "la cui determinazione non è suscettibile di alcun controllo" in quanto "manca ogni riferimento normativo e l'indicazione della percentuale".

La Commissione tributaria chiarisce che "l'inintelligibilità della pretesa va valutata in relazione alla capacita di comprensione dell'uomo medio: la conoscenza dei tassi di interesse e della percentuale relativa al compenso di riscossione costituisce patrimonio di un tecnico in materia tributaria e non certamente del cittadino-uomo medio".

Di Lucia Izzo

 

Da: www.studiocataldi.it

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