Salta al contenuto
News dal web Amministrazione Polizia Locale Tributi

Consiglio dei Ministri: riforma del Codice della Strada, autonomia differenziata e riforma fiscale tra i provvedimenti all'ordine del giorno

13 ottobre 2026 - Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 13 ottobre 2026, alle ore 19.18 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.

Tra i provvedimenti approvati:

NUOVO CODICE DELLA STRADA

Nuovo codice della strada (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della delega di cui all’articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, introduce il nuovo Codice della strada, destinato a sostituire quello vigente (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Il nuovo Codice riconduce a un quadro unitario una disciplina stratificatasi nel tempo, lungo quattro direttrici: la digitalizzazione di documenti, notifiche, accertamenti e banche dati; il rafforzamento della sicurezza stradale e della tutela degli utenti vulnerabili; la disciplina delle nuove forme di mobilità e della guida automatizzata; la revisione complessiva del sistema sanzionatorio. Il testo codifica inoltre i principi generali che orientano il comportamento degli utenti della strada (precauzione, responsabilità, adeguatezza delle condotte, solidarietà sociale) e riordina competenze, controlli, regole di comportamento, patenti e titoli abilitativi, veicoli, strade e autotrasporto. L’educazione stradale è integrata nell’insegnamento dell’educazione civica.

Tra le principali novità:

  • la possibilità di esibire in formato digitale i documenti di guida e di circolazione;

  • l’innalzamento da 50 a 65 anni del limite di età fino al quale è previsto il rinnovo decennale delle patenti del gruppo 1, tra cui quelle per motocicli e autoveicoli;

  • la possibilità, per i titolari delle patenti per i veicoli pesanti e per il trasporto di persone che abbiano avviato da almeno un anno il corso di qualificazione iniziale, di guidare i veicoli per i quali è richiesta la carta di qualificazione del conducente prima del suo conseguimento;

  • per i veicoli oggetto di un richiamo di sicurezza del costruttore, l’obbligo di effettuare gli interventi entro ventiquattro mesi, in mancanza dei quali non si può procedere alla revisione né al passaggio di proprietà;

  • nuove regole di sicurezza per i pedoni, tra cui l’obbligo di cautela negli attraversamenti e di rendersi visibili, di notte, sulle strade extraurbane prive di illuminazione;

  • l’obbligo per conducenti e passeggeri dei motoveicoli di utilizzare in autostrada protezioni per la schiena e per le mani;

  • l’estensione ai cicli a propulsione dell’obbligo del casco e del contrassegno già previsto per i monopattini elettrici e, per questi ultimi, il divieto di manovre improvvise e a zig-zag e l’obbligo di documentare con una fotografia, al termine di ogni noleggio, il corretto posizionamento del mezzo;

  • l’estensione dell’accertamento a distanza delle violazioni alla sosta nelle aree riservate al carico e allo scarico delle merci e al mancato rispetto della precedenza a pedoni e ciclisti sugli attraversamenti;

  • la riduzione da 90 a 45 giorni del termine per la notifica dei verbali relativi alle violazioni accertate a distanza;

  • un criterio progressivo per le sanzioni per eccesso di velocità, che crescono per ciascun chilometro orario oltre il limite, in luogo del sistema per scaglioni;

  • la possibilità di recuperare, entro cinque anni, le sanzioni non pagate dai conducenti stranieri;

  • l’obbligo per i comuni di iscriversi alla Piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni unici per le persone con disabilità e nuove misure contro l’uso improprio dei contrassegni e dei permessi per le donne in gravidanza;

  • una disciplina della guida automatizzata, con la figura del controllore in grado di assumere prontamente la guida in caso di emergenza, e l’istituzione di un Osservatorio sui presupposti per la circolazione dei veicoli a guida totalmente automatizzata;

  • l’utilizzabilità come fonte di prova, nei giudizi per il risarcimento dei danni, delle riprese video e fotografiche realizzate dalle parti sul luogo e nell’immediatezza del sinistro;

  • nuovi obblighi per le imprese di trasporto sull’uso corretto del tachigrafo.


AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, in via definitiva, gli schemi di intesa tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” e nella materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”.

Ha quindi approvato i seguenti disegni di legge, che recano in allegato le intese sottoscritte dai Presidenti relative a ciascuna Regione:

  1. Attribuzione alla Regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (disegno di legge)

  2. Attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (disegno di legge)

  3. Attribuzione alla Regione Piemonte di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (disegno di legge)

  4. Attribuzione alla Regione Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (disegno di legge)

Le intese, predisposte ai sensi della legge 26 giugno 2024, n. 86, tengono conto del parere della Conferenza unificata e degli atti di indirizzo delle Camere e sono state approvate dalle Regioni interessate. I disegni di legge, che richiamano il principio di leale collaborazione cui deve orientarsi l’attuazione delle intese, stabiliscono che ciascuna legge di approvazione possa essere modificata, derogata o abrogata solo in modo espresso, da una legge successiva approvata ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione.

Disposizioni comuni. Per ciascuna intesa è istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-autonomie locali, che verifica annualmente l’attuazione e valuta gli oneri finanziari, informandone le Camere e la Conferenza unificata. Le intese individuano in un apposito allegato le disposizioni statali che cessano di avere efficacia nel territorio regionale con l’entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione. Le intese hanno durata decennale e si intendono rinnovate per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

Protezione civile. Per far fronte alle emergenze che interessano esclusivamente il territorio regionale, il Presidente della Regione può adottare ordinanze in deroga, oltre che alla normativa regionale, anche a quella statale. Le ordinanze devono essere specificamente motivate, indicano le disposizioni derogate e hanno efficacia limitata al territorio regionale. Sono adottate previa autorizzazione del Consiglio dei ministri; nei casi di grave urgenza possono essere emanate, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, e sottoposte all’approvazione del primo Consiglio dei ministri utile, in mancanza della quale cessano di produrre effetti. Le deroghe alla normativa statale non possono superare la durata dello stato di emergenza e comunque i due anni dalla sua deliberazione. Fino alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le ordinanze non possono derogare alle norme statali relative a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il Presidente della Regione, o una persona da questi indicata, è nominato commissario delegato per le emergenze di rilievo nazionale che interessano il territorio regionale. Alla Regione sono attribuite, inoltre, funzioni in materia di reclutamento, anche d’urgenza, e di formazione del personale di protezione civile, ed è estesa ai veicoli e ai conducenti della protezione civile regionale la disciplina statale su targhe e patenti.

Professioni. La Regione può disciplinare professioni di rilievo regionale: attività intellettuali rivolte alla prestazione di servizi nel territorio regionale, con un nesso diretto con le caratteristiche peculiari del territorio e della sua economia, che richiedono competenze ulteriori acquisibili attraverso l’esperienza e la formazione su base locale. Restano escluse le professioni ordinistiche e le professioni sanitarie. La Regione è, inoltre, autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali regionali conseguite all’estero.

Previdenza complementare e integrativa. La Regione può promuovere forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche mediante convenzioni con fondi pensione esistenti, disciplinandone il funzionamento operativo e organizzativo. Per il personale della Regione, degli enti regionali, degli enti locali e del servizio sanitario regionale, alla Regione spetta la rappresentanza negoziale negli accordi con i fondi pensione regionali.

Tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), previa intesa con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, sulla base delle verifiche del Comitato permanente per l’erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Regione può:

  • definire tariffe di rimborso e di remunerazione delle prestazioni differenti da quelle nazionali, a carico del proprio bilancio;

  • gestire in autonomia le risorse statali per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie;

  • istituire e gestire fondi sanitari integrativi;

  • destinare risorse all’assunzione di personale sanitario o all’incremento delle prestazioni aggiuntive;

  • impiegare in altri ambiti della spesa sanitaria le economie realizzate sulle risorse nazionali vincolate, previa attestazione del raggiungimento degli obiettivi per cui sono state assegnate.

La maggiore autonomia non incide sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale né sui criteri di riparto delle risorse, garantendo la neutralità degli effetti per lo Stato e per le altre regioni, compresi quelli relativi alla mobilità sanitaria. L’efficacia dell’intesa è condizionata al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario in ambito sanitario e alla corretta erogazione dei LEA, verificati anche sulla base di monitoraggi trimestrali.


MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni concernenti l’adeguamento dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (disegno di legge costituzionale – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge costituzionale recante disposizioni concernenti l’adeguamento dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il disegno di legge interviene sulle competenze legislative regionali e sui relativi limiti, eliminando quello delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, introducendo il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, e qualificando espressamente come “esclusiva” la competenza legislativa primaria regionale. Viene, inoltre, ampliato l’elenco delle materie di competenza esclusiva, che ricomprende, tra l’altro, il rapporto di lavoro e la contrattazione collettiva del personale regionale e degli enti locali, il governo del territorio, i contratti pubblici di interesse locale e regionale, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di interesse regionale, compresa la gestione della fauna selvatica, nonché la tutela e la conservazione dei beni storici, artistici e popolari di interesse regionale e locale, la cui individuazione e le cui modalità di tutela saranno definite con norme di attuazione.

Il testo adegua, altresì, all’articolo 127 della Costituzione la disciplina dell’impugnazione delle leggi regionali e statali dinanzi alla Corte costituzionale e introduce, per la revisione dello Statuto, l’“intesa” sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione, sulla quale il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta dei componenti entro sessanta giorni. In mancanza dell’intesa, le Camere possono comunque adottare le modificazioni a maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti. Le norme di attuazione dello Statuto possono recare anche disposizioni volte ad armonizzare l’esercizio della potestà legislativa regionale con quella statale.


RIFORMA FISCALE

Interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, introduce interventi di coordinamento e correttivi dei testi unici adottati per il riordino del sistema tributario.

Il provvedimento interviene sui testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, dei versamenti e della riscossione, dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti, dell’imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e degli adempimenti e accertamento, con l’aggiornamento dei riferimenti normativi, la correzione di refusi e il completamento della trasposizione di disposizioni vigenti. Sono inoltre corrette la collocazione di alcune modifiche e alcuni richiami contenuti nei decreti legislativi 5 agosto 2026, n. 141, e 7 agosto 2026, n. 148, integrativi e correttivi dei testi unici.


Fonte

Usiamo solo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito. Nessuna profilazione, nessun tracciamento pubblicitario. Cookie policy

Accesso

Caricamento…

Non è stato possibile aprire il modulo.

Vai alla pagina di accesso
Non è stato possibile completare l'operazione: riprova o vai alla pagina di accesso.

Accesso eseguito

Sei entrato: ora puoi aprirlo da qui.

(si apre in una nuova finestra)