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Acconto fondo di riequilibrio e trasferimenti
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha reso noto con Comunicato del 6 marzo 2012 che, in data 5 marzo 2012, si è provveduto all'erogazione dell'acconto previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.
L'acconto dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario è commisurato al 70% dell'importo pagato in data 1 marzo 2011 ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 45, del l decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Si segnala che ai sensi del successivo comma 8, del citato articolo 4, del decreto legge n. 16 del 2012, nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Comunicato del 6 marzo 2012
Si comunica che con provvedimenti in data 5 marzo 2012, si è provveduto all´erogazione dell´acconto previsto dall´articolo 4, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.
In particolare si fa presente quanto segue:
- L´acconto dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario è commisurato al 70 per cento dell´importo pagato in data 1 marzo 2011 ai sensi delle disposizioni di cui all´articolo 2, comma 45, del l decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- L´acconto dei comuni appartenenti alla regione Sicilia e Sardegna è commisurato al 70 per cento dell´importo pagato nel primo trimestre dell´anno 2011 a titolo di contributo ordinario, contributo perequativo, contributo consolidato e contributo a valere sui fondi per il federalismo amministrativo di parte corrente e di parte capitale.
Si segnala che ai sensi del successivo comma 8, del citato articolo 4, del decreto legge n. 16 del 2012, nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell´anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l´anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato da parte dell´Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune come comunicati dal Ministero dell´interno, all´atto del riversamento agli stessi comuni dell´imposta municipale propria di cui all´articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L'acconto dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario è commisurato al 70% dell'importo pagato in data 1 marzo 2011 ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 45, del l decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Si segnala che ai sensi del successivo comma 8, del citato articolo 4, del decreto legge n. 16 del 2012, nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Comunicato del 6 marzo 2012
Si comunica che con provvedimenti in data 5 marzo 2012, si è provveduto all´erogazione dell´acconto previsto dall´articolo 4, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.
In particolare si fa presente quanto segue:
- L´acconto dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario è commisurato al 70 per cento dell´importo pagato in data 1 marzo 2011 ai sensi delle disposizioni di cui all´articolo 2, comma 45, del l decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- L´acconto dei comuni appartenenti alla regione Sicilia e Sardegna è commisurato al 70 per cento dell´importo pagato nel primo trimestre dell´anno 2011 a titolo di contributo ordinario, contributo perequativo, contributo consolidato e contributo a valere sui fondi per il federalismo amministrativo di parte corrente e di parte capitale.
Si segnala che ai sensi del successivo comma 8, del citato articolo 4, del decreto legge n. 16 del 2012, nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell´anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l´anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato da parte dell´Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune come comunicati dal Ministero dell´interno, all´atto del riversamento agli stessi comuni dell´imposta municipale propria di cui all´articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.