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Giustizia Tributaria: esonero IMU e fallimento

Solo le imprese sottoposte a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa possono valersi del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 10, comma 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dall’art. 1, comma 768, legge 27 dicembre 2019, n. 160, che le esonerano dal versamento dell’IMU fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento degli immobili. Trattandosi di norme speciali, sono insuscettibili di interpretazione analogica a favore di imprese nei cui confronti non sia stata aperta una delle procedure concorsuali tassativamente elencate.
Sulla base di questo principio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso di un consorzio agrario avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno di imposta 2018, dal momento che il consorzio era stato ammesso dal marzo 2023 alla (diversa) procedura del concordato preventivo e l’accordo era stato omologato dal giudice.

Sentenza del 28/02/2025 n. 2746/18 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma

 

Portale della Giustizia Amministrativa, rassegna sentenze tributarie del 15 aprile 2025

 

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